RU 2009 203
Traduzione
#Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein
(Accordo TTPCP-Büsingen)
Concluso il 7 dicembre 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 novembre 2008
(Stato 1° gennaio 2022)
#Art. 1 Scopo
- A complemento dell’articolo 2 del Trattato Büsingen la Confederazione Svizzera riscuote la TTPCP anche sul territorio del Comune di Büsingen.
- I veicoli da cantiere e da manutenzione dell’Amministrazione statale delle strade del Land Baden-Württemberg o di terzi operanti a tale scopo per suo ordine sono esonerati dalla TTPCP per le corse da essi effettuate nell’assolvimento dei propri compiti legali, quali la costruzione e la manutenzione di strade in Svizzera e sul territorio del Comune di Büsingen.
- La Confederazione Svizzera fa partecipare, in proporzione, il Comune di Büsingen al provento netto ricavato dalla riscossione della TTPCP sull’insieme del territorio della Confederazione Svizzera e del Comune di Büsingen secondo la chiave di ripartizione citata all’articolo 3.
#Art. 2 Apparecchio elettronico di rilevazione
Per quanto siano assoggettati alla TTPCP o utilizzati per trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla TTPCP, i veicoli a motore e i trattori a sella leggeri immatricolati a Büsingen devono essere equipaggiati con un apparecchio elettronico per la rilevazione del chilometraggio riconosciuto dall’Amministrazione federale delle doganeconformemente alle disposizioni svizzere.
#Art. 3 Chiave di ripartizione
Per calcolare l’importo da versare al Comune di Büsingen sono determinanti il provento netto della TTPCP, il rapporto tra le spese di manutenzione della rete viaria svizzera e quelle della rete viaria del Comune di Büsingen, nonché tra la prestazione chilometrica sulla rete viaria svizzera e quella sulla rete viaria del Comune di Büsingen, tutti rapportati all’anno di riferimento.
#Art. 4 Calcolo dell’importo da versare
Il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen avviene ogni anno. Esso viene riportato nell’allegato al presente Accordo, il quale è una parte integrante dello stesso. Quale base di calcolo viene utilizzato il provento netto della TTPCP dell’anno precedente, ricorrendo ad una stima.
#Art. 5 Durata di validità della chiave di ripartizione
- La chiave di ripartizione è valida cinque anni.
- Ogni Parte contraente può richiedere per via diplomatica, al più tardi un anno prima della scadenza della durata di validità di cinque anni, una nuova chiave di ripartizione per i cinque anni successivi.
- La Commissione mista costituita secondo l’articolo 41 del Trattato Büsingen decide in merito al nuovo calcolo della chiave di ripartizione.
#Art. 6 Scadenza
- Il rimborso al Comune di Büsingen degli importi calcolati conformemente al presente Accordo avviene per la prima volta per l’anno 2001 ed è sempre esigibile il 30 giugno dell’anno seguente.
- I relativi pagamenti sono effettuati alla cassa comunale di Büsingen.
#Art. 7 Risoluzione delle controversie
- Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo vengono risolte per quanto possibile dalla Commissione mista.
- Se una controversia non può essere risolta in tal modo, ogni Parte contraente può richiedere che essa venga sottoposta per decisione ad un Tribunale arbitrale.
- Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso. Ogni Parte contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi delle Parti contraenti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che una Parte contraente ha comunicato all’altra che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.
- Se i termini menzionati nel capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di un altro accordo ciascuna Parte contraente può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti, oppure si trova impedito per un’altra ragione, il vicepresidente procede alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti, oppure se si trova anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino di uno dei due Stati contraenti, procede alle designazioni.
- Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra le due Parti contraenti e conformemente al diritto internazionale generale. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro e le spese inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al Tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e le altre spese sono assunte in parti uguali dalle Parti contraenti. Il Tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alla ripartizione dei costi. Del rimanente, esso disciplina da sé la propria procedura.
#Art. 8 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore non appena entrambe le Parti contraenti si saranno notificate che le condizioni del diritto interno richieste per l’entrata in vigore sono adempiute. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.
#Art. 9 Durata della validità e denuncia
- Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.
- Se nessuna Parte contraente denuncia il presente Accordo due anni prima della scadenza del termine citato al capoverso 1, esso resta in vigore e ogni Parte contraente ha il diritto di denunciarlo, con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, per la fine di un anno civile mediante preavviso di due anni.
- Indipendentemente dai capoversi 1 e 2, la denuncia del Trattato Büsingen comporta anche la denuncia del presente Accordo.Fatto a Berna in due esemplari in lingua tedesca, il 7 dicembre 2004.| Per il
Consiglio federale svizzero: Christoph Bubb | Per il Governo
della Repubblica federale di Germania: Frank Elbe | | --- | --- |
AllegatoAllegato all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen (Accordo TTPCP-Büsingen).Calcolo della quota parte di Büsingen al provento netto della TTPCP:Chiave di ripartizione| | Percentuali determinanti* | Chiave
di ripartizione |
| --- | --- | --- |
| Spese di manutenzione della rete viaria | 0,0067795 % | 50 % |
| Prestazioni chilometriche nel traffico interno,
di transito, all’importazione e all’esportazione | 0,0081845 % | 50 % |
| | | |
| Quota parte di Büsingen ad un provento netto pari
ad es. a 750 000 000.– CHF: | 56 115.– |
* Percentuali determinanti:| Spese di manutenzione della rete viaria | | |
| --- | --- | --- |
| Svizzera (secondo l’Ufficio
federale di statistica)in CHF |
2 215 337 000 | |
| Büsingen (secondo
l’Amministrazione statale delle
strade di Costanza)in CHF |
150 200 | |
| | | |
| Somma di entrambi i Paesi | 2 215 487 200 | |
| | | |
| Quota parte di Büsingen | 150 200: 2 215 487 200 × 100 | 0,0067795 % |
| Prestazioni chilometriche nel traffico interno, di transito, all’importazione e all’esportazione | ||
|---|---|---|
| Svizzera (secondo il rapporto del Servizio per lo studio dei trasporti)in tkm | 14 876 400 000 | |
| Büsingen (secondo l’indagine sul traffico)in tkm | 1 217 662 | |
| Somma di entrambi i Paesi | 14 877 617 662 | |
| Quota parte di Büsingen | 1 217 662: 14 877 617 662 × 100 | 0,0081845 % |