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LeggeDiritto del commercio internazionale, Diritto marittimo

0.631.145.273

RU 1968 1435; FF 1967 I 583

Traduzione

#Convenzione doganale
relativa al materiale destinato
al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare

Conchiusa a Bruxelles il 1° dicembre 1964
Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1967
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 agosto 1968
Entrata in vigore per la Svizzera il 22 novembre 1968

(Stato 26 febbraio 2020)

#Capitolo I   Definizione e campo d’applicazione

#Art. 1  

Ai sensi della presente Convenzione, s’intende:

  1. per «materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita», il materiale utile alle attività culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, esercitate dalla gente di mare e, segnatamente, i libri e gli stampati, il materiale audio‑visivo, gli attrezzi sportivi, il materiale per la pratica di giochi o passatempi, gli oggetti di culto e le vesti sacerdotali, la cui lista, non limitativa, è annessa alla presente Convenzione;
  2. per «gente di mare», tutte le persone trasportate dalla nave ed incaricate del funzionamento della medesima o dell’espletamento di servizi di bordo;
  3. per «stabili a carattere culturale o sociale», gli ostelli, i ritrovi, i circoli ed i locali di ricreazione per gente di mare, gestiti sia da organi ufficiali, sia da organizzazioni religiose od altre non aventi scopi lucrativi, come pure i luoghi di culto dove vengono regolarmente celebrate delle funzioni all’intenzione della gente di mare;
  4. per «diritti e tasse d’importazione», i diritti doganali od ogni altra forma di diritti, tasse e oneri od altre imposizioni riscosse all’importazione o in connessione con la medesima, eccettuati gli oneri e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
  5. per «ratificazione», la ratifica propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione;
  6. per «Consiglio», l’organizzazione creata dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
#Art. 2  

La presente Convenzione ha quale oggetto l’importazione, nel territorio d’una Parte Contraente, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale.

#Capitolo II   Facilitazioni a favore del materiale, destinato al miglioramento delle condizioni di vita, utilizzato o destinato ad esserlo a bordo delle navi

#Art. 3  
  1. Le Parti Contraenti s’impegnano ad accordare, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi enumerati all’articolo 4 e con riserva di riesportazione, la sospensione:
    1. dei diritti e delle tasse all’importazione;
    2. di ogni misura concernente le proibizioni o le restrizioni che esulino dai provvedimenti derivanti dall’applicazione degli ordinamenti relativi alla morale ed alla sicurezza pubblica, all’igiene od alla salute pubblica o fondate su considerazioni d’ordine veterinario o fitopatologico.
  2. Per la concessione di queste facilitazioni, le Parti Contraenti applicheranno una procedura avente un minimo di termini e di formalità.
  3. L’applicazione delle disposizioni relative alle proibizioni od alle restrizioni, imposte nell’interesse della morale pubblica, non deve ostacolare la rapidità dei trasferimenti del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi previsti ai capoversi a, b e c dell’Articolo 4.
#Art. 4  

Le facilitazioni previste all’Articolo 3 sono applicabili al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita:

  1. importato nel territorio di una Parte Contraente per essere imbarcato, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera adibita al traffico marittimo internazionale che si trova in un porto di questo territorio;
  2. sbarcato da una nave e trasferito, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera, adibita al traffico marittimo internazionale, che si trova nello stesso porto o in altro del medesimo territorio;
  3. sbarcato da una nave per essere riesportato;
  4. che necessiti di riparazioni;
  5. che debba ulteriormente ricevere una delle destinazioni previste ai capoversi a, b o c del presente Articolo;
  6. sbarcato da una nave allo scopo di essere temporaneamente utilizzato a terra, dall’equipaggio, per una durata non superiore a quella dello scalo.

#Capitolo III   Facilitazioni a favore del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita, adibito all’impiego negli stabili a carattere culturale o sociale

#Art. 5  

Le facilitazioni previste all’Articolo 3 vengono estese, riservato il minimo di formalità indispensabile al controllo, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita temporaneamente importato per un periodo non superiore ai 6 mesi ed adibito all’impiego negli stabili a carattere culturale o sociale.

#Capitolo IV   Diversi

#Art. 6  

Le disposizioni contenute nella presente Convenzione costituiscono le facilitazioni minime. Esse non pongono ostacolo alcuno all’applicazione di più estese facilitazioni che sono o saranno accordate dalle Parti Contraenti sia con disposizione a carattere unilaterale sia in virtù d’accordi bilaterali o multilaterali.

#Art. 7  

Per l’applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti, che formano un’unione doganale od economica, possono essere considerati come un solo territorio.

#Art. 8  

Ogni forma di sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di far indebitamente beneficiare, una persona od una cosa, delle facilitazioni contemplate nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti di quel paese e, all’occorrenza, al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all’importazione.

#Art. 9  

L’Annesso, alla presente Convenzione, è da considerarsi quale parte integrante ad essa.

#Capitolo V   Clausole finali

#Art. 10  
  1. Le Parti Contraenti si riuniscono, quando è necessario, per esaminare le condizioni in cui vien applicata le presente Convenzione allo scopo di ricercare, segnatamente, le misure idonee ad assicurare un’interpretazione ed un’applicazione uniformi.
  2. Queste riunioni sono convocate, su richiesta di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio e, salvo decisione contraria delle Parti Contraenti, esse avranno luogo alla sede del Consiglio.
  3. Le Parti Contraenti stabiliscono il regolamento interno per le loro riunioni. Le decisioni delle Parti Contraenti sono prese alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e che prendono parte al voto.
  4. Le Parti Contraenti possono validamente pronunciarsi su una questione solo con un «quorum» di presenza superiore alla metà di esse.
#Art. 11  
  1. Ogni litigio fra Parti Contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione dev’essere, per quanto possibile, regolato per via di negoziazioni dirette fra le Parti in causa.
  2. Ogni litigio non regolato per via di negoziazioni dirette è portato, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 10 della presente Convenzione, che esaminano il litigio e forniscono raccomandazioni attinenti al suo regolamento.
  3. Le Parti litigiose possono anticipatamente convenire d’accettare le raccomandazioni espresse dalla riunione delle Parti Contraenti.
#Art. 12  
  1. Ogni Stato membro del Consiglio ed ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte alla presente Convenzione; a. sottoscrivendola, senza riserva di ratificazione;
    1. depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato, con riserva di ratificazione; oppure
    2. aderendovi.
  2. Le sottoscrizioni, alla presente Convenzione, rimangono aperte fino al 30 settembre 1965, alla sede del Consiglio a Bruxelles, per gli Stati adempienti le condizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. Dopo questa data essa sarà aperta alle adesioni.
  3. Ogni Stato non membro delle organizzazioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, al quale un invito a questo scopo vien indirizzato dal Segretario Generale del Consiglio su richiesta delle Parti Contraenti, può diventare Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.
  4. Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.
#Art. 13  
  1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque, degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 12 di questa Convenzione, l’hanno sottoscritta senza riserve di ratificazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratificazione o d’adesione.
  2. Per quanto riguarda lo Stato che sottoscriva la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca, dopo che cinque Stati abbiano sottoscritto la Convenzione senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato gli strumenti di ratifica o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che il detto Stato ha sottoscritto senza riserva di ratificazione oppure abbia depositato i suoi strumenti di ratifica o d’adesione.
#Art. 14  
  1. La presente Convenzione è conclusa per un tempo illimitato. Rimane tuttavia riservato, ad ogni Parte Contraente, il diritto di disdetta in ogni momento dopo la data d’entrata in vigore stabilita secondo le norme dell’articolo 13 della presente Convenzione.
  2. La disdetta è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio.
  3. La disdetta è operante sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, di cui al capoverso precedente, da parte del Segretario Generale del Consiglio.
#Art. 15  
  1. Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 10, hanno la facoltà di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Il testo di ogni emendamento proposto è comunicato, dal Segretario Generale del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari come pure al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT).
  3. Nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell’emendamento proposto, ogni Parte Contraente può portare a conoscenza del Segretario Generale del Consiglio:
    1. sia le obiezioni che essa eventualmente muove all’emendamento proposto;
    2. sia che, nonostante l’intenzione d’accettare l’emendamento proposto, le condizioni necessarie a questa accettazione non sono, nel suo paese, ancora soddisfatte.
  4. Fin tanto che una Parte Contraente, che abbia trasmesso la comunicazione prevista al paragrafo b del presente Articolo, non notifichi, al Segretario Generale del Consiglio, l’avvenuta accettazione, essa può, durante un periodo di nove mesi a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, presentare un’obiezione all’emendamento proposto.
  5. Se un’obiezione all’emendamento proposto è formulata ossequiando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento è considerato come non accettato e il suo effetto è nullo.
  6. Se nessuna obiezione all’emendamento proposto è stata formulata rispettando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento si reputa accettato alla seguente data:
    1. se nessuna Parte Contraente ha trasmesso comunicazioni giusta il paragrafo 3 b del presente Articolo, alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 3;
    2. se una o più Parti Contraenti hanno trasmesso una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 b del presente Articolo, alla data la più vicina fra le due seguenti:
    (i) data alla quale tutte le Parti Contraenti, che hanno trasmesso la comunicazione, hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’avvenuta accettazione dell’emendamento proposto; tuttavia se le avvenute accettazioni sono state notificate prima della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, la data in questione è differita alla scadenza di tale termine; (ii) data alla quale scade il termine di nove mesi previsto al paragrafo 4 del presente Articolo.
  7. Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale è stato reputato accettato.
  8. Il Segretario Generale del Consiglio notifica, nel più breve tempo possibile, a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata in conformità al paragrafo 3 a del presente Articolo, come pure ogni comunicazione trasmessa conformemente al paragrafo 3 b. Egli comunica ulteriormente alle Parti Contraenti e a altri Stati firmatari se la o le Parti Contraenti che hanno trasmesso una tale comunicazione sollevano obiezioni all’emendamento proposto o lo accettano.
  9. Ogni Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca è reputato aver accettato gli emendamenti entrati in vigore fino alla data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o d’adesione.
#Art. 16  
  1. Ogni Stato ha la facoltà, sia al momento della sottoscrizione, senza riserva di ratificazione, sia a quello della ratifica o dell’adesione, come pure ulteriormente, di notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione venga estesa all’insieme od a parte dei territori delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data dell’avvenuto ricevimento da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non può divenire operante per i territori menzionati nella notifica prima della sua entrata in vigore per lo Stato interessato.
  2. Ogni Stato che abbia notificato, conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, che la presente Convenzione si estende ad un territorio delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile, può parimenti notificare al Segretario Generale del Consiglio, in conformità delle disposizioni contenute nell’Articolo 14 della presente Convenzione, che quel territorio cesserà d’applicare la Convenzione.
#Art. 17  
  1. Ogni Stato ha la facoltà di dichiarare, all’atto di sottoscrizione, di ratifica o d’adesione alla presente Convenzione oppure dopo esser divenuto Parte Contraente, al Segretario Generale del Consiglio di non considerarsi legato dalle disposizioni contemplate all’Articolo 5. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data del ricevimento della medesima da parte del Segretario Generale.
  2. Ogni Parte Contraente che abbia formulato una riserva, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ha la facoltà di togliere, ad ogni momento, detta riserva mediante notifica della decisione al Segretario Generale del Consiglio.
  3. Non è ammessa nessun’altra riserva alla presente Convenzione.
#Art. 18  

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come pure agli Stati firmatari, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT):

  1. le sottoscrizioni, ratifiche e adesioni previste all’articolo 12 della presente Convenzione;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’Articolo 13;
  3. le disdette ricevute in conformità all’Articolo 14;
  4. gli emendamenti reputati come accettati ai sensi dell’Articolo 15 e la data della loro entrata in vigore;
  5. le notifiche ricevute conformemente all’Articolo 16;
  6. le dichiarazioni e le notifiche ricevute secondo le disposizioni dell’Articolo 17, come pure la data alla quale le riserve diventano operanti oppure quella in cui esse vengono tolte.
#Art. 19  

In conformità dell’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il primo dicembre millenovecentosessantaquattro in lingua francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmetterà copie, certificate conformi, a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 12 della presente Convenzione.(Seguono le firme)

Allegato

#Elenco, non limitativo, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita

a.Libri e stampati, quali:
libri di ogni genere;
corsi per corrispondenza;
giornali e pubblicazioni periodiche;
stampati informativi sui servizi per la gente di mare esistenti nei porti.
b.Materiale audio ‑visivo, come:
apparecchi per la riproduzione del suono;
registratori a nastro magnetico;
apparecchi radio riceventi e televisori;
apparecchi di proiezione;
registrazioni su dischi o nastri magnetici (corsi di lingue, emissioni radiodiffuse, auguri, musica e divertimenti);
pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate;
diapositive.
c.Articoli sportivi, quali:
abbigliamenti sportivi;
palle e palloni;
racchette e reti;
giochi da ponte;
materiale per l’atletica;
materiale per la ginnastica.
d.Materiale per la pratica di giochi o passatempi, ad esempio:
giochi di società;
strumenti musicali;
materiale e accessori per rappresentazioni filodrammatiche;
materiale per la pittura artistica;
la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, ecc.;
la confezione di tappeti.
e.Oggetti di culto e vesti sacerdotali .
f.Parti, elementi e accessori del materiale suddetto .
---------
Stati partecipantiRatifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Algeria5 marzo1969 A
Arabia Saudita20 ottobre1967 A
Australia9 gennaio1967
Belgio20 giugno1966 A
Cina
[tab] Macaoa7 marzo2000
Corea (Sud)21 ottobre1975 A
Côte d’Ivoire26 settembre1978
Croazia29 settembre1994 A
Danimarca16 maggio1966
[tab] Isole Faeröer2 agosto1967
Egitto20 ottobre1967 A
Finlandia17 maggio1968 A
Francia*6 luglio1966 A
Germania11 luglio1969
Giappone15 giugno1968
Grecia18 gennaio1971 A
Iran21 gennaio1970 A
Irlanda*27 febbraio1967 A
Israele13 settembre1971 A
Italia*26 marzo1968 A
Kenya*6 marzo1967 A
Libano31 agosto1965 F
Liechtenstein13 giugno1975
Lussemburgo27 febbraio1975 A
Madagascar30 settembre1966 A
Malta1° luglio1966 A
Niger8 luglio1965 F
Norvegia10 settembre1965 F
Nuova Zelanda3 giugno1965 F
Isole Cook3 giugno1965
Niue3 giugno1965
Tokelau3 giugno1965
Paesi Bassi9 novembre1966 A
Aruba9 novembre1966
Curaçao9 novembre1966
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
9 novembre1966
Sint Maarten9 novembre1966
Pakistan27 settembre1966 A
Portogallo*10 novembre1967 A
Regno Unito25 maggio1966
[tab] Gibilterra26 agosto1966
[tab] Guernesey25 maggio1966
[tab] Isola di Man25 maggio1966
[tab] Isole Caimane26 agosto1966
[tab] Isole Vergini britanniche1° dicembre1967
[tab] Jersey25 maggio1966
[tab] Montserrat26 agosto1966
[tab] Sant’Elena1° dicembre1967
Romania7 marzo1967
Serbia27 dicembre2001 S
Sierra Leone7 settembre1966 A
Siria30 aprile1975 A
Slovenia23 novembre1992 A
Spagna*7 ottobre1966
Sudafrica27 settembre1965 F
Svezia15 febbraio1966
Svizzera22 agosto1968
Tanzania8 dicembre1975 A
Tunisia14 luglio1965 F
Turchia17 maggio1991 A
Uganda*19 giugno1967 A
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione affari internazionali, 3003 Berna.
a Dal 10 feb. 1968 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2000, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.