RU 1963 749; FF 1962 II 1789
Testo originale
#Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’esenzione doganale sull’importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera
Conchiuso il 15 dicembre 1961
Approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 1963
Istrumenti di ratificazione scambiati il 19 luglio 1963
Entrato in vigore il 19 ottobre 1963
(Stato 19 ottobre 1963)
#Art. 1
Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l’esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l’importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l’istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari svizzeri in Italia e italiani in Svizzera e dei giardini d’infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d’importazione.
#Art. 2
Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l’esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l’importazione del materiale didattico e di studio nonchè del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d’uso) destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorità locali, e ufficialmente riconosciuti dalle autorità del Paese d’importazione, per cittadini svizzeri in Italia e per cittadini italiani in Svizzera, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d’importazione.
#Art. 3
L’esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l’importazione del materiale destinato rispettivamente all’Istituto svizzero di Roma e al Centro di studi italiani di Zurigo, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.
#Art. 4
Il presente Accordo è soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti saranno scambiati al più presto possibile a Berna.Esso entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; potrà essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cesserà di avere effetto un anno dopo la sua denuncia.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.Fatto a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.| Per la
Confederazione Svizzera: | Per la
Repubblica Italiana: |
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| Philippe Zutter | Giulio Del Balzo |