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LeggeDiritto del commercio internazionale, Diritto internazionale pubblico, Diritto dei beni culturali

0.631.145.141

RU 1953 475; FF 1952 II 337 ediz. ted. 341 ediz. franc.

Traduzione**

#Accordo
per l’importazione di oggetti
di carattere educativo, scientifico o culturale

Conchiuso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1952
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953

(Stato 30  maggio 2017)

#Art. 1  
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a non applicare dazi o altre imposizioni all’importazione o in occasione dell’importazione di:
    1. Libri, pubblicazioni e documenti enumerati nell’allegato A del presente accordo;
    2. Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale enumerati negli allegati B, C, D ed E del presente accordo,qualora siano adempiute le condizioni poste in tali allegati e gli oggetti di cui si tratta siano prodotti di un altro Stato contraente.
  2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non impediscono a uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:
    1. Tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, sia al momento dell’importazione o ulteriormente, a condizione che non superino quelle che gravano direttamente o indirettamente altri prodotti nazionali del genere;
    2. Emolumenti o imposizioni che non siano dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all’importazione o in occasione dell’importazione, a condizioni che siano limitati al costo approssimativo delle prestazioni di servizio e che non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali d’importazione.
#Art. II  
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere le divise e/o i permessi occorrenti per l’importazione degli oggetti seguenti:
    1. Libri e pubblicazioni destinati alle biblioteche e collezioni d’istituzioni pubbliche che si dedicano all’insegnamento, all’indagine scientifica o alla cultura;
    2. Documenti ufficiali, parlamentari o amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine;
    3. Libri e pubblicazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
    4. Libri ricevuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e distribuiti gratuitamente per il suo tramite o sotto il suo controllo, senza che formino oggetto di vendita;
    5. Pubblicazioni per l’incremento del turismo fuori del paese d’importazione, spedite e distribuite gratuitamente;
    6. Oggetti destinati ai ciechi:
    1. Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per ciechi; 2. Altri oggetti di concezione speciale per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti per ciechi o da organizzazioni a favore dei ciechi designate dalle autorità competenti del paese d’importazione per ricevere questi oggetti in esenzione doganale.
  2. Gli Stati contraenti che dovessero applicare limitazioni quantitative o provvedimenti per il controllo dei cambi s’impegnano a concedere, per quanto è possibile, le divise e le autorizzazioni necessarie per l’importazione degli altri oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e segnatamente di quelli enumerati nel presente accordo.
#Art. III  
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere tutte le facilitazioni possibili per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale importati esclusivamente per essere esposti in pubblico d’intesa con le autorità competenti del paese d’importazione e destinati ad essere riesportati ulteriormente. Queste facilitazioni comprendono la concessione dei permessi necessari e l’esenzione dai dazi, come pure dalle tasse e da altre imposizioni interne riscosse al momento dell’importazione, eccettuate quelle che corrispondessero approssimativamente al costo delle prestazioni di servizio.
  2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà alle autorità del paese d’importazione di prendere i provvedimenti intesi a garantire la riesportazione degli oggetti ad esposizione ultimata.
#Art. IV  

Gli Stati contraenti s’impegnano, per quanto possibile, a:

  1. Proseguire i loro sforzi comuni per favorire in ogni modo la libera circolazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e per abolire o ridurre qualsiasi limitazione a tale libera circolazione che non sia contemplata nel presente accordo;
  2. Semplificare le formalità amministrative concernenti l’importazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale;
  3. Facilitare lo sdoganamento rapido, accurato e prudente degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.
#Art. V  

Nessuna disposizione del presente accordo può menomare il diritto degli Stati contraenti di prendere, conformemente alla loro legislazione nazionale, provvedimenti intesi a vietare o a limitare l’importazione o la circolazione dopo la loro importazione di determinati oggetti, quando tali provvedimenti sono fondati su motivi inerenti alla sicurezza nazionale, alla morale o all’ordine pubblico dello Stato contraente.

#Art. VI  

Il presente accordo non può ledere o modificare le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente, o i trattati, le convenzioni, gli accordi o le dichiarazioni ai quali uno Stato contraente ha sottoscritto, per quanto concerne il diritto d’autore o la proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

#Art. VII  

Gli Stati contraenti s’impegnano a regolare le contestazioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo mediante trattative o conciliazione, senza pregiudizio delle disposizioni convenzionali anteriori alle quali avessero potuto sottoscrivere per il regolamento di conflitti tra di loro.

#Art. VIII  

In caso di contestazione tra gli Stati contraenti sul carattere educativo, scientifico o culturale d’un oggetto importato, le parti interessate possono, di comune intesa, chiedere un parere consultivo al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.

#Art. IX  
  1. Il presente accordo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, porterà la data di questo giorno e sarà aperto alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, di ogni Stato membro delle Nazioni Unite e di quelli non membri ai quali sarà stato rivolto un invito in questo senso dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.
  2. Il presente accordo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
  3. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
#Art. X  

A contare dal 22 novembre 1950 il presente accordo sarà aperto all’adesione degli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX. L’adesione si farà mediante deposito di un istrumento formale presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

#Art. XI  

Il presente accordo entrerà in vigore a contare dal giorno in cui il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto gli strumenti di ratificazione o d’adesione di dieci Stati.

#Art. XII  
  1. Gli Stati che alla data dell’entrata in vigore del presente accordo ne sono parti prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti intesi alla sua applicazione pratica entro un termine di sei mesi.
  2. Questo termine sarà di tre mesi a contare dal giorno del deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione per tutti gli Stati che depositeranno il loro istrumento di ratificazione o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore dell’accordo.
  3. Trascorso un mese al massimo dalla scadenza dei termini previsti nei numeri 1 e 2 del presente articolo, gli Stati contraenti del presente accordo trasmetteranno all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura un rapporto sui provvedimenti presi per garantirne l’applicazione pratica.
  4. L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura trasmetterà questo rapporto a tutti gli Stati che hanno firmato il presente accordo e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).
#Art. XIII  

Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma o del deposito dell’istrumento di ratificazione o d’adesione, o in qualsiasi altro momento ulteriore, dichiarare mediante notificazione al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo si estenderà a uno o parecchi dei territori che esso rappresenta in campo internazionale.

#Art. XIV  
  1. Spirato un termine di due anni a contare dal giorno dell’entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato contraente potrà, a suo nome o a nome di qualsiasi territorio che esso rappresenta in campo internazionale, disdire l’accordo stesso mediante deposito di un istrumento scritto presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento di questo istrumento.
#Art. XV  

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e l’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, la sua Commissione interinale) dell’avvenuto deposito degl’istrumenti di ratificazione o d’adesione nominati negli articoli IX e X, come pure delle notificazioni o adesioni previste negli articoli XIII e XIV.

#Art. XVI  

A domanda di un terzo degli Stati contraenti, il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura iscriverà nell’elenco delle trattande della successiva sessione della conferenza generale di quest’Organizzazione la questione della convocazione di una conferenza per la revisione del presente accordo.

#Art. XVII  

Gli allegati A, B, C, D ed E, come pure il protocollo allegato al presente accordo, costituiscono parte integrante dell’accordo stesso.

#Art. XVIII  
  1. Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente accordo sarà registrato dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
  2. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo in nome dei loro rispettivi Governi.Fatto a Lake Success, Nuova York, il ventidue novembre millenovecentocinquanta in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

(Seguono le firme)

Allegato A

#Libri, pubblicazioni e documenti

1.  Libri stampati.2.  Giornali e periodici.3.  Libri e documenti ottenuti con procedimenti di policopia che non siano la stampa.4.  Documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine.5.  Affissi di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni del genere) illustrati o no, compresi quelli editi da aziende private, che invitano il pubblico a viaggiare fuori del paese d’importazione.6.  Pubblicazioni che invitano a fare studi all’estero.7.  Manoscritti e documenti dattilografati.8.  Cataloghi di libri e di pubblicazioni posti in vendita da una casa editrice o da una libreria fuori del paese d’importazione.9.  Cataloghi di filmi cinematografici, di registrazioni sonore o di qualsiasi altro materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico o culturale, editi da o per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.10.  Musica manoscritta, stampata o riprodotta con procedimenti di policopia che non siano la stampa.11.  Carte geografiche, idrografiche o astronomiche.12.  Piani e disegni architettonici, industriali o tecnici, e loro riproduzioni, destinati allo studio in stabilimenti scientifici o istituti d’educazione autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.Le esenzioni previste nel presente allegato A non si applicano ai seguenti oggetti:

  1. Articoli di cancelleria;
  2. Libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, gli affissi e le pubblicazioni di propaganda turistica sopra nominati), pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da una azienda commerciale privata o per conto di essa;
  3. Giornali e periodici in cui la pubblicità occupa oltre il 70 per cento dello spazio disponibile;
  4. Qualsiasi altro oggetto (eccettuati i cataloghi sopra nominati) in cui la pubblicità occupa oltre il 25 per cento dello spazio disponibile. Per le pubblicazioni e gli affissi di propaganda turistica, tale percentuale concerne soltanto la pubblicità commerciale privata.Allegato B

#Opere d’arte, oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico o culturale

1.  Dipinti e disegni, comprese le copie, interamente eseguiti a mano, eccettuati gli oggetti manufatti decorati.2.  Litografie, incisioni e stampe, firmate e numerate dall’artista e ottenute col procedimento della pietra litografica, lastre e altre superficie incise, interamente eseguite a mano.3.  Sculture e statue originali, bassorilievi, altorilievi e intagli, eccettuati le riproduzioni in serie e i lavori artigianali di carattere commerciale.4.  Oggetti da collezione e oggetti d’arte destinati a musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che non siano posti in vendita.5.  Collezioni e oggetti da collezione di carattere scientifico, che interessano particolarmente l’anatomia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l’archeologia e l’etnografia, non destinati a scopi commerciali.6.  Oggetti antichi, di oltre cent’anni.Allegato C

#Materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico e culturale

1.  Filmi, cortometraggi, microfilmi e diapositive, di carattere educativo, scientifico o culturale importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dal paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia e purché siano destinati esclusivamente a queste organizzazioni o ad altre istituzioni pubbliche o private, di carattere educativo, scientifico o culturale, parimente autorizzate a ciò dalle autorità sopra nominate.2.  Cinegiornali, sonori o no, d’attualità al momento dell’importazione, e importati, per essere riprodotti, in forma di negative, impressionate e sviluppate, o di positive, esposte e sviluppate, per i quali la franchigia può essere limitata a due copie per ogni soggetto. I cinegiornali sono posti al beneficio della franchigia soltanto se sono importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a riceverli in franchigia.3.  Registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale destinate esclusivamente a istituzioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) oppure ad associazioni pubbliche o private di carattere educativo, scientifico o culturale, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.4.  Filmi, cortometraggi, microfilmi e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.5.  Modelli, abbozzi e cartelloni murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento negl’istituti di carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.Allegato D

#Istrumenti e apparecchi scientifici

Istrumenti e apparecchi scientifici destinati esclusivamente all’insegnamento o all’indagine scientifica pura, con la riserva che:

  1. Gl’istrumenti o gli apparecchi scientifici di cui si tratta siano destinati a istituti scientifici o d’educazione, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questi oggetti in franchigia, alla condizione che siano usati sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
  2. Istrumenti o apparecchi scientifici equivalenti non siano fabbricati, al momento dell’importazione, nel paese di destinazione.Allegato E

#Oggetti destinati ai ciechi

1.  Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per i ciechi.2.  Altri oggetti particolarmente concepiti per la formazione scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituzioni di ciechi o da organizzazioni per l’assistenza dei ciechi, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

#Protocollo

Gli stati contraenti,Considerato che vi è interesse a facilitare l’accessione degli Stati Uniti d’America all’Accordo del 22 novembre 1950 per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, hanno convenuto quanto segue:

  1. Gli Stati Uniti d’America hanno la facoltà di ratificare il presente Accordo, giusta l’articolo IX, o di aderirvi, giusta l’articolo X, con la riserva il cui testo è riprodotto qui appresso.
  2. Qualora gli Stati Uniti d’America divenissero partecipi dell’accordo, formulando la riserva di cui al paragrafo 1, le disposizioni della medesima potranno essere invocate sia dagli Stati Uniti d’America nei confronti di ogni Stato contraente del presente accordo, sia da qualsiasi Stato contraente nei confronti degli Stati Uniti d’America, dacché nessuna misura presa in virtù della detta riserva deve avere carattere discriminatorio. Testo della riserva:
    1. Se, per effetto degli impegni assunti da uno Stato contraente giusta il presente accordo, le importazioni di un qualsiasi oggetto contemplato nel presente accordo registrassero un aumento relativo tale e s’effettuassero in condizioni tali da recare o minacciare di recare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, sarà consentito a questo Stato contraente, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 qui sopra, nella misura e durante il tempo necessari per prevenire o riparare tale pregiudizio, di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni assunti in virtù del presente accordo, per quanto attiene all’oggetto di cui si tratta.
    2. Prima di prendere misure in applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo a, lo Stato contraente interessato ne dà preavviso scritto, il più presto possibile, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e offre all’Organizzazione e agli Stati contraenti partecipi del presente accordo la possibilità di conferire con esso circa la misura prevista.
    3. In casi critici, allorquando un ritardo causerebbe danni difficilmente riparabili, si potranno prendere misure provvisorie in virtù del paragrafo a del presente protocollo, senza consultazioni preliminari, alla condizione tuttavia che le dette consultazioni si svolgano immediatamente dopo l’introduzione delle misure di cui si tratta.Campo d’applicazione il 30 maggio 2017 **** | | | | | |
    | --- | --- | --- | --- | --- | | Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | | | | | | | | | | | | | | | Afghanistan | 19 marzo | 1958 | 19 marzo | 1958 | | Armenia | 23 agosto | 2010 | 23 agosto | 2010 | | Australia | 5 marzo | 1992 A | 5 marzo | 1992 | | Austria | 12 giugno | 1958 A | 12 giugno | 1958 | | Barbados | 13 aprile | 1973 S | 30 novembre | 1966 | | Belgio | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Benin | 18 maggio | 2017 | 18 maggio | 2017 | | Bolivia | 22 settembre | 1970 | 22 settembre | 1970 | | Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | | Bulgaria | 14 marzo | 1997 A | 14 marzo | 1997 | | Burkina Faso | 14 settembre | 1965 A | 14 settembre | 1965 | | Cambogia | 5 novembre | 1951 A | 21 maggio | 1952 | | Camerun | 15 maggio | 1964 A | 15 maggio | 1964 | | Ceca, Repubblica | 22 agosto | 1997 A | 22 agosto | 1997 | | Cina | | | | | | Hong Kong | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | | Cipro | 16 maggio | 1963 S | 16 agosto | 1960 | | Congo (Brazzaville) | 26 agosto | 1968 A | 26 agosto | 1968 | | Congo (Kinshasa) | 3 maggio | 1962 S | 30 giugno | 1960 | | Côte d'Ivoire | 19 luglio | 1963 A | 19 luglio | 1963 | | Croazia | 26 luglio | 1993 S | 8 ottobre | 1991 | | Cuba | 27 agosto | 1952 A | 27 agosto | 1952 | | Danimarca | 4 aprile | 1960 A | 4 aprile | 1960 | | Egitto | 8 febbraio | 1952 | 21 maggio | 1952 | | El Salvador | 24 giugno | 1953 | 24 giugno | 1953 | | Estonia | 1° agosto | 2001 | 1° agosto | 2001 | | Figi | 31 ottobre | 1972 S | 10 ottobre | 1970 | | Filippine | 30 agosto | 1952 | 30 agosto | 1952 | | Finlandia | 30 aprile | 1956 A | 30 aprile | 1956 | | Francia | 14 ottobre | 1957 | 14 ottobre | 1957 | | Gabon | 4 settembre | 1962 A | 4 settembre | 1962 | | Germania^ | 9 agosto | 1957 A | 9 agosto | 1957 | | Ghana | 7 aprile | 1958 S | 5 marzo | 1957 | | Giappone | 17 giugno | 1970 A | 17 giugno | 1970 | | Giordania | 31 dicembre | 1958 A | 31 dicembre | 1958 | | Grecia | 12 dicembre | 1955 | 12 dicembre | 1955 | | Guatemala | 8 luglio | 1960 | 8 luglio | 1960 | | Haiti | 14 maggio | 1954 | 14 maggio | 1954 | | Iran | 7 gennaio | 1966 | 7 gennaio | 1966 | | Iraq | 11 agosto | 1972 A | 11 agosto | 1972 | | Irlanda | 19 settembre | 1978 A | 19 settembre | 1978 | | Israele | 27 marzo | 1952 | 21 maggio | 1952 | | Italia | 26 novembre | 1962 A | 26 novembre | 1962 | | Kazakstan | 21 dicembre | 1998 A | 21 dicembre | 1998 | | Kenya^ | 15 marzo | 1967 A | 15 marzo | 1967 | | Kirghizistan | 19 luglio | 2005 A | 19 luglio | 2005 | | Laos | 28 febbraio | 1952 A | 21 maggio | 1952 | | Lettonia | 20 novembre | 2001 A | 20 novembre | 2001 | | Liberia | 16 settembre | 2005 | 16 settembre | 2005 | | Libia | 22 gennaio | 1973 A | 22 gennaio | 1973 | | Lituania | 21 agosto | 1998 A | 21 agosto | 1998 | | Lussemburgo | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Macedonia | 2 settembre | 1997 S | 17 novembre | 1991 | | Madagascar | 23 maggio | 1962 A | 23 maggio | 1962 | | Malawi | 17 agosto | 1965 A | 17 agosto | 1965 | | Malaysia | 29 giugno | 1959 S | 31 agosto | 1957 | | Mali | 16 luglio | 2014 A | 16 luglio | 2014 | | Malta | 19 gennaio | 1968 S | 21 settembre | 1964 | | Marocco | 25 luglio | 1968 A | 25 luglio | 1968 | | Maurizio | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 | | Moldova | 3 settembre | 1998 A | 3 settembre | 1998 | | Monaco | 18 marzo | 1952 A | 21 maggio | 1952 | | Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | | Nicaragua | 17 dicembre | 1963 A | 17 dicembre | 1963 | | Niger | 22 aprile | 1968 A | 22 aprile | 1968 | | Nigeria | 26 giugno | 1961 S | 1° ottobre | 1960 | | Norvegia | 2 aprile | 1959 A | 2 aprile | 1959 | | Nuova Zelanda | 29 giugno | 1962 | 29 giugno | 1962 | | Isole Cook | 29 giugno | 1962 | 29 giugno | 1962 | | Niue | 29 giugno | 1962 | 29 giugno | 1962 | | Tokelau | 29 giugno | 1962 | 29 giugno | 1962 | | Oman | 19 dicembre | 1977 A | 19 dicembre | 1977 | | Paesi Bassi | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Antille olandesi | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Aruba | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Curaçao | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Parte caraibica (Bonaire,     Sant’Eustachio e Saba) | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Sint Maarten | 31 ottobre | 1957 | 31 ottobre | 1957 | | Pakistan | 17 gennaio | 1952 | 21 maggio | 1952 | | Polonia | 24 settembre | 1971 A | 24 settembre | 1971 | | Portogallo | 11 giugno | 1984 A | 11 giugno | 1984 | | Regno Unito | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Anguilla | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Gibilterra | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Isola di Man | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Isole del Canale | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Isole Falkland | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Isole Vergini britanniche | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Montserrat | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Sant’Elena e dipendenze
    (Ascension e Tristan da Cunha) | 11 marzo | 1954 | 11 marzo | 1954 | | Romania^ | 24 novembre | 1970 A | 24 novembre | 1970 | | Ruanda | 1° dicembre | 1964 S | 1° luglio | 1962 | | Russia | 7 ottobre | 1994 | 7 ottobre | 1994 | | Salomone, Isole | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 | | San Marino | 30 luglio | 1985 A | 30 luglio | 1985 | | Santa Sede | 22 agosto | 1979 A | 22 agosto | 1979 | | Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | | Sierra Leone | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 | | Singapore | 11 luglio | 1969 A | 11 luglio | 1969 | | Siria | 16 settembre | 1980 | 16 settembre | 1980 | | Slovacchia | 9 giugno | 1997 A | 9 giugno | 1997 | | Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 | | Spagna | 7 luglio | 1955 A | 7 luglio | 1955 | | Sri Lanka | 8 gennaio | 1952 A | 21 maggio | 1952 | | Stati Uniti | 2 novembre | 1966 | 2 novembre | 1966 | | Svezia | 21 maggio | 1952 | 21 maggio | 1952 | | Svizzera | 7 aprile | 1953 | 7 aprile | 1953 | | Tanzania | 26 marzo | 1963 A | 26 marzo | 1963 | | Thailandia | 18 giugno | 1951 | 21 maggio | 1952 | | Togo | 16 novembre | 2009 | 16 novembre | 2009 | | Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 giugno | 1970 | | Trinidad e Tobago | 11 aprile | 1966 S | 31 agosto | 1962 | | Tunisia | 14 maggio | 1971 A | 14 maggio | 1971 | | Uganda | 15 aprile | 1965 A | 15 aprile | 1965 | | Ungheria^ | 15 marzo | 1979 A | 15 marzo | 1979 | | Uruguay | 20 aprile | 1999 | 20 aprile | 1999 | | Venezuela | 1° maggio | 1992 A | 1° maggio | 1992 | | Vietnam | 1° giugno | 1952 A | 1° giugno | 1952 | | Zambia | 1° novembre | 1974 S | 24 ottobre | 1964 | | Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 | | | | | | | | * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | Riserve e dichiarazioni Svizzera Il Governo della Svizzera si riserva di riprendere la piena libertà d’azione verso quegli Stati contraenti che applicassero unilateralmente limitazioni quantitative o misure di controllo dei cambi tali da rendere inoperante l’Accordo.La mia firma è inoltre apposta senza pregiudicare l’atteggiamento del Governo della Svizzera riguardo alla Carta dell’Avana che istituisce un’organizzazione internazionale del commercio, firmata all’Avana il 24 marzo 1948.L’accordo si applica pure al Principato del Liechtenstein fintantoché questo Stato sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.