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0.631.121.1
Traduzione**
#Convenzione internazionale
per la semplificazione delle formalità doganali
Conchiusa a Ginevra il 3 novembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 1926
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 gennaio 1927
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 aprile 1927
(Stato 17 agosto 2004)
#Art. 1
Gli Stati contraenti, allo scopo di applicare tra loro il principio e le disposizioni dell’articolo 23 del Patto della Società delle Nazioniper quanto concerne l’equo trattamento al commercio, si impegnano a non intralciare le loro relazioni commerciali con formalità doganali o simili che fossero inutili, eccessive o arbitrarie.A questo scopo, gli Stati contraenti si impegnano a procedere, con tutte le misure legislative o amministrative idonee, alla revisione delle disposizioni stabilite dalle loro leggi o regolamenti o dalle ordinanze ed istruzioni delle loro autorità amministrative, per quanto concerne le formalità doganali e simili allo scopo di semplificarle ed adattarle, di tempo in tempo, ai bisogni delle relazioni commerciali con l’estero ed evitare a queste ultime qualsiasi ostacolo che non fosse indispensabile alla protezione degli interessi vitali del paese.
#Art. 2
Gli Stati contraenti si impegnano ad osservare strettamente il principio dell’equo trattamento per quanto concerne la legislazione o le procedure doganali o simili, le formalità relative al rilascio dei permessi, i metodi di verificazione o d’analisi o qualsiasi altra questione contemplata dalla presente Convenzione e, conformemente a questo principio, essi si asterranno, in tali materie, da ogni ingiusta disparità di trattamento diretta contro il commercio d’uno Stato contraente.Il suddetto principio è applicabile anche nei casi in cui certi Stati contraenti potessero, conformemente alla loro legislazione o ai loro accordi commerciali, consentirsi reciprocamente la concessione di facilitazioni maggiori di quelle risultanti dalla presente Convenzione.
#Art. 3
Considerati i seri ostacoli che i divieti e le restrizioni di importazione o d’esportazione oppongono al commercio internazionale, gli Stati contraenti si impegnano ad adottare e ad applicare, non appena le circostanze lo permettano, tutte le misure atte a ridurre al minimo possibile i divieti e le restrizioni suddetti e, in tutti i casi, a prendere, in materia di permessi deroganti ai divieti d’entrata o d’uscita, tutte le disposizioni opportune:
- affinchè le condizioni e le formalità da adempiere per ottenere questi permessi siano immediatamente portate, nella forma più chiara e precisa, a notizia del pubblico;
- affinchè questi permessi siano rilasciati nel modo più semplice e stabile possibile;
- affinchè l’esame delle domande e la concessione dei permessi siano fatti con la massima rapidità;
- affinchè il sistema di concessione di questi permessi sia stabilito in modo da prevenire il loro traffico. A questo scopo, i permessi, quando sono concessi a singole persone, devono portare il nome del beneficiario e non devono poter essere usati da altri;
- affinchè, in caso di fissazione di contingenti, le formalità imposte dal paese importatore non siano tali da impedire un’equa ripartizione delle quantità di merci la cui importazione è consentita.
#Art. 4
Gli Stati contraenti dovranno pubblicare, senza indugio, tutti i regolamenti concernenti le formalità doganali e simili, come pure tutte le modificazioni inerenti ad esse, che non fossero state pubblicate fin qui, in modo che gli interessati possano, in avvenire, prenderne conoscenza e resti così evitato il pregiudizio che potesse derivare dall’applicazione di formalità doganali da essi ignorate.Gli Stati contraenti si impegnano a non mettere in vigore nessuna misura in materia doganale prima d’averla portata a notizia del pubblico mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale del paese o in altro modo adeguato di pubblicazione officiale o privata.Lo stesso obbligo di precedente pubblicazione si applica a tutto quanto concerne le tariffe, i divieti e le restrizioni di importazione o d’esportazione.Tuttavia, in casi di carattere eccezionale, in cui la pubblicazione anticipata rischierebbe di danneggiare gli interessi essenziali del paese, le disposizioni dei precedenti capoversi secondo e terzo perdono il loro carattere obbligatorio. In casi simili, la pubblicazione dovrà tuttavia coincidere, per quanto è possibile, con l’entrata in vigore delle misure prese.
#Art. 5
Ogni Stato contraente che, con misure frammentarie o rimaneggiamenti successivi, avrà modificata la sua tariffa per un numero notevole di articoli, dovrà darne al pubblico un’immagine esatta, pubblicando, in forma facilmente accessibile, tutte le tasse applicabili in virtù dell’insieme delle disposizioni in vigore.A questo scopo, tutte le tasse che le autorità doganali riscuotono in virtù dell’importazione o dell’esportazione delle merci dovranno essere metodicamente indicate, sia che si tratti di dazi, di tasse accessorie, di tasse di consumo, di circolazione, di manipolazione o simili e, in generale, di qualsiasi tassa., indipendentemente dalla sua natura, restando inteso che l’obbligo di cui sopra resta limitato ai dazi e alle tasse da riscuotere sulle merci esportate od importate, per conto dello Stato e per il fatto dello sdoganamento.Così indicati senza ambiguità gli oneri gravanti sulla merce, si dovrà, per quanto concerne le tasse di consumo e le altre da riscuotere per conto dello Stato per il fatto dello sdoganamento, indicare se la merce straniera è colpita da un onere speciale risultante dal fatto che, in via eccezionale, queste tasse non sarebbero imponibili alle merci del paese di importazione o lo sarebbero solo parzialmente.Gli Stati contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per dare ai commercianti la possibilità di procurarsi informazioni ufficiali concernenti le tariffe doganali e specialmente le aliquote dei dazi a cui è soggetta una determinata merce.
#Art. 6
Allo scopo di permettere agli Stati contraenti e ai loro attinenti di venire informati il più rapidamente possibile di ogni misura di cui agli articoli 4 e 5 che interessi il loro commercio, ogni Stato contraente si impegna a comunicare al rappresentante diplomatico di ciascuno degli altri Stati, o a qualsiasi altro rappresentante designato a questo scopo e residente sul suo territorio, tutte le pubblicazioni fatte in esecuzione degli articoli suddetti; questa comunicazione va data non appena uscite le pubblicazioni e in doppio esemplare. In mancanza di un rappresentante diplomatico od altro, la comunicazione va data allo Stato interessato per la via che questi indicherà a tale scopo.Ogni Stato contraente si impegna, inoltre, non appena usciranno delle pubblicazioni inerenti agli articoli suddetti, a trasmetterne dieci esemplari al Segretario della Società delle Nazioni. Ogni Stato contraente si impegna pure a trasmettere, immediatamente dopo la loro pubblicazione, dieci esemplari delle tariffe doganali o delle modificazioni da esso apportate a dette tariffe, all’«Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali » di Bruxelles, incaricato dalla Convenzione internazionale del 5 luglio 1890della traduzione e della pubblicazione delle tariffe.
#Art. 7
Gli Stati contraenti si impegnano a prendere, sia per via legislativa, sia per via amministrativa, tutte le misure più appropriate per impedire l’applicazione arbitraria od ingiusta delle loro leggi e dei loro regolamenti in materia doganale o affine, come pure per assicurare la possibilità di ricorrere per via amministrativa, giudiziaria o arbitrale alle persone che fossero state lese da tali abusi.Tutte le misure di questo ordine che sono attualmente in vigore, o che fossero prese in avvenire, dovranno essere pubblicate nelle condizioni previste agli articoli 4 e 5.
#Art. 8
Salvo il caso in cui le merci siano soggette a divieto e in quanto la presenza della merce non sia indispensabile alla soluzione della controversia, le merci che sono oggetto di litigio quanto alla tassazione, all’origine, alla provenienza o al valore, devono, a domanda del debitore del dazio, esser messe immediatamente a sua disposizione senza aspettare la soluzione del litigio, con riserva delle misure necessarie per salvaguardare gli interessi dello Stato. Resta inteso che il rimborso delle tasse depositate o l’annullamento della garanzia sottoscritta dal dichiarante, avrà luogo appena intervenuta la soluzione del litigio, la quale, in ogni caso, dovrà essere più rapida che sia possibile.
#Art. 9
Allo scopo di rilevare i progressi compiuti nel campo della semplificazione delle formalità doganali o simili di cui agli articoli precedenti, ogni Stato contraente dovrà presentare al Segretariato generale della Società delle Nazioni, nei dodici mesi che seguiranno la messa in vigore, per quanto lo concerne, della presente Convenzione, un riassunto delle misure che esso ha preso per assicurare la detta semplificazione.Riassunti analoghi saranno in seguito presentati ogni tre anni e ogni volta che il Consiglio della Società ne faccia domanda.
#Art. 10
I campioni e i modelli, soggetti a tasse d’entrata, ma non colpiti da divieti, importati direttamente o pel tramite di viaggiatori di commercio, da fabbricanti o commercianti stabiliti in uno qualunque degli Stati contraenti, sono ammessi in franchigia provvisoria nel territorio di ciascuno degli Stati contraenti, verso deposito del dazio d’entrata o impegno con cauzione che garantisca l’eventuale pagamento di questo dazio.Per poter fruire di questa facilitazione i fabbricanti o commercianti e i viaggiatori di commercio devono conformarsi alle leggi, regolamenti e formalità doganali emanati in materia dagli Stati suddetti; queste leggi e questi regolamenti potranno imporre agli interessati l’obbligo di una tessera di legittimazione.Per l’applicazione del presente articolo, sono considerati come campioni o modelli tutti gli oggetti che rappresentano una merce determinata con la doppia riserva, d’una parte, che questi oggetti offrano la possibilità d’essere debitamente identificati all’atto della riesportazione e, d’altra parte, che gli oggetti così importati non rappresentino delle quantità o dei valori tali da non aver più, nel loro insieme, il carattere usuale di campioni.Le autorità doganali di uno qualunque degli Stati contraenti considereranno come sufficiente, dal lato del riconoscimento ulteriore della identità dei campioni o dei modelli, le marche che vi saranno state apposte dalla dogana di un altro Stato contraente, a condizione che i campioni o i modelli siano accompagnati da un elenco descrittivo certificato dalle autorità doganali di quest’ultimo Stato. Delle marche suppletive potranno tuttavia venir apposte sui campioni o modelli dalla dogana del paese di importazione in tutti i casi in cui quest’ultima giudicasse indispensabile tale supplemento di garanzia per assicurare l’identificazione dei campioni o dei modelli all’atto della loro riesportazione. Salvo quest’ultimo caso, la verificazione doganale consisterà semplicemente nel riconoscere l’identità dei campioni e nel determinare l’ammontare dei dazi e delle tasse eventualmente esigibili.Il termine di riesportazione è fissato al minimo a sei mesi, salva la facoltà di proroga riservata all’amministrazione doganale del paese di importazione. Trascorso il termine fissato, verranno riscosse le tasse sui campioni non riesportati.Il rimborso delle tasse pagate all’entrata o la liberazione della cauzione che garantisce il pagamento di queste tasse saranno fatti senza indugio presso tutti gli uffici di confine o dell’interno del paese a ciò autorizzati, deducendone, dato il caso, le tasse applicate ai campioni ed ai modelli che non sono presentati alla riesportazione. Gli Stati contraenti pubblicheranno l’elenco degli uffici ai quali verranno conferite le competenze suddette.Nei casi in cui fosse richiesta una tessera di legittimazione, questa dovrà essere conforme al modello allegato al presente articolo e dovrà venir rilasciata da un’autorità designata a tale scopo dallo Stato nel quale i fabbricanti o i commercianti hanno la sede dei loro affari. A condizione di reciprocità, le tessere di legittimazione saranno esentate dal visto consolare od altro, salvo nel caso in cui uno Stato giustifichi che circostanze speciali od eccezionali lo obbligano ad esigerlo. In questo caso la tassa del visto dovrà venir fissata al minimo possibile e non potrà essere superiore al costo dell’emissione.Gli Stati contraenti si comunicheranno direttamente, entro un termine breve, e comunicheranno pure al Segretariato della Società delle Nazioni, l’elenco delle autorità riconosciute competenti a rilasciare le tessere di legittimazione.Fino all’istaurazione definitiva del regime definito più sopra, le facilitazioni che gli Stati avessero già accordate non potranno subire alcuna restrizione.Le disposizioni del presente articolo, salve quelle concernenti la tessera di legittimazione, sono applicabili ai campioni ed ai modelli, soggetti alle tasse d’entrata e non colpiti da divieto, importati dai fabbricanti, commercianti o viaggiatori di commercio stabiliti in uno qualunque degli Stati contraenti, anche se questi fabbricanti, commercianti o viaggiatori di commercio non accompagnano i campioni o i modelli suddetti.Modello Nome dello Stato (Autorità che rilascia la tessera)
Tessera di legittimazione per viaggiatori di commerciovalevole 12 mesi a contare dalla data del rilascio| Buono per | N° della tessera | | --- | --- | | | | | Si certifica con la presente che il portatore di questa tessera, | | Signor | nato a | | domiciliato a | via | n° | | possiede*) | | a | | sotto la ragione commerciale | | (o) è commesso viaggiatore al servizio della ditta/delle ditte | | | a | | | | che possiede*/possiedono | | sotto la ragione commerciale | | Il portatore della presente tessera avendo intenzione di raccogliere delle ordinazioni nei paesi soprascritti e di fare delle compere per la (le) ditta(e) di cui si tratta, si certifica che la (le) ditta(e) suddetta(e) è (sono) autorizzata(e) a praticare la (le) sua (loro) industria(e) e il (i) suo (loro) commercio (i) a () e vi paga (no) i contributi legali a questo scopo.| | | | --- | --- | | | , | 19 | Firma del capo della (delle) ditta(e): Connotati del portatore: | Età: | | --- | | Statura: | | Capelli: | | Segni particolari: |
| Firma del portatore: |
|---|
* Indicazione della fabbrica o del commercioNB. – Quando si tratta del capo di uno stabilimento commerciale o industriale, riempire solo la rubrica I del formulario.
#Art. 11
Gli Stati contraenti limiteranno nella maggior misura possibile i casi in cui i certificati d’origine sono richiesti.In conformità di questo principio e restando inteso che le amministrazioni doganali conservano il loro pieno diritto di controllo quanto all’origine reale delle merci e quindi la facoltà d’esigere, nonostante la produzione di certificati, tutte le altre giustificazioni che reputassero necessarie, gli Stati contraenti accettano di conformarsi alle disposizioni seguenti:
1. Gli Stati contraenti si adopreranno a rendere più semplici ed eque che sia possibile la procedura e le formalità relative al rilascio e al riconoscimento dei certificati d’origine, e porteranno a notizia del pubblico i casi in cui i certificati sono richiesti e le condizioni alle quali sono rilasciati.
2. I certificati d’origine possono emanare non soltanto dalle autorità ufficiali degli Stati contraenti, ma anche da tutti gli organi che ne hanno la competenza e presentano tutte le garanzie necessarie che fossero state preventivamente gradite da ciascuno degli Stati interessati.Ciascun Stato contraente comunicherà il più presto possibile al Segretariato della Società delle Nazioni, l’elenco degli organi autorizzati a rilasciare certificati d’origine. Ciascun Stato si riserva il diritto di ritirare il suo gradimento ad uno qualunque degli organi così notificati, qualora accertasse che questo organo ha emesso indebitamente i detti certificati.
3. Nei casi in cui la merce non fosse importata direttamente dallo Stato d’origine, ma pervenisse per la via d’un terzo Stato contraente, le amministrazioni doganali ammetteranno i certificati d’origine rilasciati dagli organi competenti del detto terzo Stato, pur riservando il loro diritto di verificare se questi certificati possano essere considerati equivalenti a quelli rilasciati dallo Stato d’origine.
4. Le amministrazioni doganali non richiederanno la produzione del certificato d’origine:
- quando l’interessato rinunci a chiedere di fruire d’un regime la cui applicazione è subordinata alla produzione di un tale certificato;
- quando la natura stessa delle merci stabilisca incontestabilmente la loro origine e un accordo preventivo sia intervenuto a questo riguardo fra gli Stati interessati;
- quando la merce sia scortata da un certificato attestante ch’essa ha diritto ad una denominazione regionale, semprechè questo titolo sia stato rilasciato da un organo a ciò autorizzato, e gradito dallo Stato importatore.
- dispensare parimente dalla giustificazione dell’origine, salvo il caso di sospetto d’abuso, le importazioni che, manifestamente, non presentino un carattere commerciale o che, possedendo questo carattere, non abbiano se non uno scarso valore;
- accettare i certificati d’origine rilasciati per merci che non fossero state esportate immediatamente, semprechè la spedizione di queste merci sia avvenuta entro un termine fissato a un mese o a due mesi, secondo che il paese di spedizione e il paese di destinazione sono o no limitrofi; questi termini possono essere prorogati se le ragioni addotte per spiegare il ritardo del trasporto sembrano sufficienti.
5. Semprechè la legislazione dei loro rispettivi Stati non vi si opponga, le amministrazioni doganali dovranno, nei casi in cui la reciprocità sia assicurata:
6. Quando, per una ragione plausibile, l’importatore delle merci non sia in grado di presentare il certificato d’origine all’atto dell’importazione delle merci, il termine necessario per produrlo potrà essergli concesso alle condizioni che le amministrazioni doganali reputeranno atte a garantire il pagamento dei dazi eventualmente esigibili. Se il certificato viene prodotto posticipatamente, i dazi che fossero stati pagati o depositati di troppo saranno rimborsati il più presto possibile.
Nell’applicare la presente disposizione sarà tenuto conto delle condizioni che, dato il caso, risultassero dalla detrazione di contingenti.
7. I certificati potranno essere stesi sia nella lingua dello Stato importatore, sia in quella dello Stato esportatore; la dogana dello Stato di importazione si riserva, in caso di dubbio sul tenore del documento, la facoltà di richiederne una traduzione.
8. I certificati d’origine saranno in massima dispensati dal visto consolare, specialmente se emanano dalle amministrazioni doganali. Se, in casi eccezionali, il visto consolare rimane richiesto, gli interessati possono, a loro scelta, sottoporre i certificati d’origine al visto, sia del console della loro giurisdizione, sia di quello d’una giurisdizione vicina; il costo del visto deve essere il minimo possibile e non potrà superare il costo dell’emissione, specialmente quando si tratti di spedizioni di scarso valore.
9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a tutti i documenti che valgono come certificati d’origine.
#Art. 12
I documenti detti « fatture consolari » non saranno esigibili se non quando la produzione ne sia resa necessaria, tanto per stabilire l’origine della merce importata – allorchè l’origine può influire sulle condizioni d’ammissione della merce – quanto per determinare il valore di questa ultima, nel caso di tariffe basate sul valore per l’applicazione delle quali la fattura commerciale non fosse sufficiente.Il contesto delle fatture consolari sarà semplificato in modo da evitare qualsiasi complicazione o difficoltà e da agevolare l’allestimento di questi documenti da parte del commercio interessato.Il costo del visto delle fatture consolari importerà solo una tassa fissa, la quale sarà il più possibile esigua e non sarà richiesto, per una stessa fattura, un numero di esemplari superiore a tre.
#Art. 13
Quando il regime applicabile a una categoria qualunque di merci importate dipende dall’esecuzione di condizioni tecniche speciali, per ciò che concerne la loro composizione, il loro grado di purezza, la loro qualità, il loro stato sanitario, la loro zona di produzione o di altre condizioni analoghe, gli Stati contraenti si adopreranno per conchiudere degli accordi, secondo i quali i certificati rilasciati, nonché i bolli o le marche apposti nel paese esportatore per garantire che le dette condizioni sono adempite, saranno accettati, senza che le merci vengano sottoposte a una seconda analisi o ad un nuovo saggio nello Stato importatore, con riserva di garanzie speciali qualora si possa presumere che le condizioni richieste non siano state adempite. Lo Stato importatore dovrebbe avere parimente tutte le garanzie per ciò che concerne l’autorità che rilascia i certificati, nonché la natura e il carattere delle prove richieste nello Stato esportatore. D’altra parte, l’amministrazione doganale dello Stato importatore dovrebbe conservare il diritto di procedere ad una contro analisi tutte le volte che essa avesse ragioni particolari per farvi capo.Per rendere generali il più possibile siffatti accordi, sarebbe utile di introdurvi le disposizioni specificative seguenti:
- metodi da seguire uniformemente da tutti i laboratori incaricati di procedere alle analisi o agli assaggi, i quali metodi possono essere riveduti periodicamente a domanda d’uno o di più Stati contraenti dell’accordo;
- natura e carattere dei saggi da praticarsi in ciascuno degli Stati contraenti degli accordi suddetti, avendo cura di determinare il grado di purezza esigibile per i prodotti, in modo da non giungere a una vera proibizione.
#Art. 14
Gli Stati contraenti esamineranno quali metodi si possano applicare con maggior efficacia, procedendo individualmente o di concerto, per semplificare, rendere più uniformi e nello stesso tempo più eque, le formalità relative allo sdoganamento rapido delle merci, alla visita dei bagagli dei viaggiatori, al regime delle merci nei magazzini di deposito, alle tasse di magazzinaggio e alle altre materie contemplate nell’allegato al presente articolo.Per l’applicazione del detto articolo, gli Stati contraenti terranno debito conto delle raccomandazioni contenute in esso allegato.Allegato all’articolo 14
#A. Sdoganamento rapido delle merci
Organizzazione e funzionamento del servizio1. Per evitare una congestione del traffico in certi uffici doganali di confine, è desiderabile che le operazioni di sdoganamento negli uffici o magazzini di deposito doganali dell’interno siano facilitate, se lo permettono i regolamenti interni, le condizioni di trasporto e la natura delle merci.2. È desiderabile che, eccettuato il caso di sospetto d’abuso e restando impregiudicati i diritti competenti agli Stati in virtù della loro legislazione, i piombi o sigilli doganali apposti da uno Stato su merci in transito o dirette a un magazzino di deposito doganale siano riconosciuti e rispettati dagli altri Stati, restando riservata la facoltà, per questi ultimi, di completare la piombatura o i sigilli con l’apposizione di nuove marche doganali.Sdoganamento delle merci3. È desiderabile che, in tutta la misura del possibile e senza pregiudizio della facoltà di riscuotere delle tasse speciali, gli Statia) facilitino lo sdoganamento delle derrate alimentari deperibili fuori delle ore di servizio degli uffici e dei giorni feriali; b) consentano, nei limiti della loro legislazione, il caricamento e lo scaricamento delle navi e delle barche, fuori dei giorni e delle ore ordinarie di servizio della dogana.Agevolezze da accordare al dichiarante4. È desiderabile che il destinatario sia sempre libero, salvo le stipulazioni dell’articolo 10 della Convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 sul trasporto di merci per strada ferrata, modificata dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1906, di dichiarare egli stesso le merci in dogana o di farle dichiarare da una persona da lui designata.5. È desiderabile – là dove il sistema sarà riconosciuto applicabile – che sia adottato un modulo contenente la dichiarazione in dogana da riempire dall’interessato, il certificato di verificazione e, quando il paese interessato lo stimi conveniente, la quietanza attestante il pagamento delle tasse d’entrata.6. È desiderabile che gli Stati si astengano, per quanto è possibile, dall’infliggere pene severe per lievi contravvenzioni alla procedura o al regolamento doganale. Particolarmente nel caso in cui la produzione di documenti è richiesta per lo sdoganamento d’una merce, se siano stati commessi un’omissione o un errore manifestamente scevri da qualsiasi intenzione dolosa e facilmente riparabili, l’eventuale ammenda dovrà essere ridotta al minimo così che, essendo il meno possibile onerosa, essa non abbia altro carattere che quello d’una sanzione di principio, cioè d’un semplice avvertimento.7. Sarebbe utile esaminare la possibilità di impiegare, per il pagamento o la garanzia dei diritti doganali, degli chèques postali o bancari verso prestazione anticipata di una cauzione permanente.8. È desiderabile che le autorità doganali siano per quanto possibile autorizzate, quando l’identità delle merci possa essere stabilita in modo soddisfacente per loro, a rimborsare, in caso di riesportazione delle merci, i dazi pagati all’atto della loro importazione alla condizione che esse merci siano rimaste ininterrottamente sotto il controllo della dogana. È pure desiderabile che nessuna tassa d’uscita sia fatta pagare alla riesportazione di queste merci.9. Converrebbe prendere dei provvedimenti acconci per evitare qualsiasi ritardo nello sdoganamento dei cataloghi di commercio e d’altri stampati dello stesso genere, destinati alla réclame, quando sono spediti per posta o imballati insieme con la merce alla quale si riferiscono.10. È desiderabile che, qualora certi documenti necessari alle formalità doganali dovessero portare il visto d’un console o d’un’altra autorità, l’ufficio incaricato di apporre il visto si sforzi di adottare, per quanto è possibile, le ore di servizio in uso negli ambienti commerciali del luogo in cui si trova; è pure desiderabile che, quando siano riscosse delle tasse per ore supplementari, queste siano limitate a un importo il più possibile ragionevole.
#B. Visita dei bagagli dei viaggiatori
11. È desiderabile che si generalizzi per quanto è possibile la pratica della visita doganale dei bagagli a mano nei treni composti intieramente di carrozze intercomunicanti, sia durante il viaggio, sia durante la fermata dei treni nella stazione di confine.12. È desiderabile che la pratica raccomandata al numero 11 precedente, per quanto concerne la visita dei bagagli dei viaggiatori, sia, per quanto possibile, estesa ai viaggi marittimi e fluviali. La visita dovrebbe, nella misura del possibile, farsi a bordo dei navigli sia durante il viaggio quando la traversata non è lunga, sia all’arrivo in porto.13. È desiderabile che siano affissi nei locali della dogana e, per quanto possibile, nelle carrozze ferroviarie e nei piroscafi, i prospetti dei dazi e delle tasse a cui sono soggetti i principali oggetti che il viaggiatore vuole portare con sè, come pure l’elenco degli oggetti proibiti.
#C. Regime delle merci nei magazzini di deposito doganali
e tasse di magazzinaggio
14. È desiderabile che gli Stati nei quali non esistono ancora degli stabilimenti di questo genere istituiscano o approvino l’istituzione di così detti magazzini di deposito fittizi o privati; questi stabilimenti potrebbero essere consentiti per delle merci che a causa della loro natura richiedono cure speciali.15. È desiderabile che le tasse di magazzinaggio nei magazzini di deposito siano calcolate su di una base ragionevole e in modo che non superino, di regola, la copertura delle spese generali e il frutto del capitale impegnato.16. È desiderabile che ogni persona che abbia delle merci nel magazzino di deposito sia autorizzata a ritirare le merci avariate; queste sarebbero distrutte in presenza di funzionari delle dogane o rimandate allo speditore, senza essere soggette al pagamento d’alcun dazio.
#D. Merci figuranti nel manifesto e non sbarcate
17. È desiderabile che le tasse d’entrata non siano riscosse su merci che, quantunque figurino nel manifesto, non sono effettivamente importate nel paese, semprechè ciò sia provato in modo irrefutabile o dal trasportatore o dal capitano nel termine stabilito dall’amministrazione doganale.
#E. Cooperazione dei servizi interessati
18. È desiderabile che si sviluppi l’istituzione delle stazioni internazionali e che sia attuata la cooperazione effettiva dei diversi servizi nazionali che vi sono impiantati.Sarebbe ugualmente opportuno che si stabilisse, per quanto possibile, la concordanza effettiva delle attribuzioni e delle ore d’apertura degli uffici corrispondenti di due paesi limitrofi e situati da una parte e dall’altra del confine, si tratti di strade, di vie fluviali o di strade ferrate. L’istituzione di uffici doganali di paesi limitrofi in uno stesso luogo e, se la cosa è fattibile, nel medesimo edificio, dovrebbe essere generalizzata nella misura del possibile.Allo scopo di tradurre in atto le raccomandazioni contenute nella presente sezione E, è desiderabile che sia riunita una Conferenza internazionale alla quale parteciperanno dei rappresentanti di tutte le amministrazioni ed organismi interessati.
#Protocollo
Nell’atto di firmare la Convenzione per la semplificazione delle formalità doganali, conchiusa in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
- Resta inteso che gli obblighi che risultano, per gli Stati contraenti, dalla Convenzione di cui sopra, non toccano in alcun modo quelli che essi hanno contratto o potranno contrarre in avvenire, in conformità a trattati od accordi internazionali intesi a salvaguardare la salute degli uomini, degli animali o delle piante (specialmente la Convenzione internazionale dell’oppio), o destinati a difendere la moralità pubblica o aventi per iscopo la sicurezza internazionale.
- Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 3, l’impegno sottoscritto dal Canadànon vincola che il Governo federale senza impegnare i Governi delle Province ai quali la Costituzione Canadese dà il potere di vietare o di restringere, sul loro territorio, l’importazione di certi prodotti.
- Per quanto concerne l’applicazione degli articoli 4 e 5, l’adesione del Brasile e del Canadànon implica, per questi Stati, la responsabilità del Governo federale, in materia d’esportazione, se non in quanto prenda esso stesso delle disposizioni tariffarie o regolamentari previste nei detti articoli, senza che possa assumere alcuna responsabilità per quanto concerne le disposizioni dello stesso ordine prese dagli Stati o Province in virtù dei diritti che la Costituzione del paese conferisce loro.
- Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, capoverso 2, l’impegno sottoscritto dalla Germania non implica l’obbligo di pubblicare certe tasse minime ch’essa riscuote o certe formalità speciali ch’essa applica, le quali non siano stabilite da essa, ma istituite da uno qualunque degli Stati confederati o da un’autorità locale qualunque.
- Per l’applicazione dell’articolo 11, gli Stati contraenti riconoscono che le regole stabilite da essi costituiscono delle garanzie minime che potranno essere reclamate da tutti gli Stati contraenti, ma non escludono l’estensione o l’adattamento di dette regole in accordi bilaterali o altri, che i detti Stati istituissero volontariamente tra di loro.
- Date le condizioni speciali in cui si trovano, i Governi di Spagna, di Finlandia, di Polonia e di Portogallohanno dichiarato che si riservano la facoltà d’accettare, all’atto della ratificazione, l’articolo 10 e che non si obbligano ad applicare detto articolo se non dopo un periodo di cinque anni a contare da oggi.Una dichiarazione analoga è stata fatta dai Governi di Spagna, di Grecia e di Portogalloper quanto concerne l’articolo 11, capoverso 8, della Convenzione e dai Governi di Spagnae di Portogallocirca il terzo capoverso dello stesso articolo. Il Governo polacco ha fatto una dichiarazione analoga circa l’applicazione dell’insieme di quest’articolo ad eccezione dei capoversi primo, secondo, quarto, quinto, settimo e nono, alle cui prescrizioni accetta di uniformarsi dopo la messa in vigore, per quanto lo concerne, di detta Convenzione.Gli altri Stati contraenti, dichiarando che accettano le riserve così formulate, stipulano che non saranno vincolati essi stessi, per le materie che ne sono oggetto, rispetto agli Stati che ne fruiscono, se non quando l’applicazione delle stipulazioni così differite sarà, da parte di questi Stati, divenuta effettiva.Le eccezioni formulate più tardi da altri Governi al momento della loro ratificazione o della loro adesione, per quanto concerne l’articolo 10, l’articolo 11 o singole disposizioni di questi articoli, saranno ammesse, per la durata prevista al primo capoverso e nelle condizioni menzionate nel terzo capoverso precedente, se il Consiglio della Società delle Nazioni decida così, dopo aver consultato l’organo tecnico previsto all’articolo 22 della Convenzione.Il presente protocollo avrà eguale forza, valore e durata che la Convenzione conchiusa in data d’oggi di cui dev’essere considerato come parte integrante.In fede di che, i suddetti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il tre novembre mille nove cento ventitrè, in un solo esemplare che sarà depositato negli Archivi del Segretariato della Società delle Nazioni; ne sarà mandata copia conforme a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
#Campo d’applicazione della convenzione il 25 maggio 2004
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
| Australiaa | 13 marzo | 1925 | 11 giugno | 1925 |
| Austria | 11 settembre | 1924 | 10 dicembre | 1924 |
| Belgio | 4 ottobre | 1924 | 2 gennaio | 1925 |
| Brasile* | 10 luglio | 1929 | 8 ottobre | 1929 |
| Bulgaria | 10 dicembre | 1926 | 10 marzo | 1927 |
| Cina | 23 febbraio | 1926 | 24 maggio | 1926 |
| [tab] Hong Kongb | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 6 maggio | 1964 S | 16 agosto | 1960 |
| Danimarca | 17 maggio | 1924 | 27 novembre | 1924 |
| Egitto | 23 marzo | 1925 | 21 giugno | 1925 |
| Estonia | 28 febbraio | 1930 | 29 maggio | 1930 |
| Finlandia* | 23 maggio | 1928 | 21 agosto | 1928 |
| Franciac | 13 settembre | 1926 | 12 dicembre | 1926 |
| Germania* | 1° agosto | 1925 | 30 ottobre | 1925 |
| Giappone | 29 luglio | 1952 | 27 ottobre | 1952 |
| Grecia* | 6 luglio | 1927 | 4 ottobre | 1927 |
| India | 13 marzo | 1925 | 11 giugno | 1925 |
| Iran | 8 maggio | 1925 A | 6 agosto | 1925 |
| Iraq | 3 maggio | 1934 A | 1° agosto | 1934 |
| Israele | 29 agosto | 1966 A | 27 novembre | 1966 |
| Italia | 13 giugno | 1924 | 27 novembre | 1924 |
| Lesotho | 12 gennaio | 1970 A | 12 aprile | 1970 |
| Lettonia | 28 settembre | 1931 | 27 dicembre | 1931 |
| Libano | 9 marzo | 1933 A | 7 giugno | 1933 |
| Lussemburgo | 10 giugno | 1927 | 8 settembre | 1927 |
| Malawi | 16 febbraio | 1967 A | 17 maggio | 1967 |
| Myanmar | 13 marzo | 1925 A | 11 giugno | 1925 |
| Niger | 14 marzo | 1966 A | 12 giugno | 1966 |
| Nigeria | 14 settembre | 1964 S | 1° ottobre | 1960 |
| Norvegia | 7 settembre | 1926 | 6 dicembre | 1926 |
| Nuova Zelanda | 29 agosto | 1924 | 27 novembre | 1924 |
| Paesi Bassi | 30 maggio | 1925 | 28 agosto | 1925 |
| [tab] Curaçao | 30 maggio | 1925 | 28 agosto | 1925 |
| Pakistan | 27 gennaio | 1951 S | 15 agosto | 1947 |
| Polonia* | 4 settembre | 1931 | 3 dicembre | 1931 |
| Regno Unito* | 29 agosto | 1924 | 27 novembre | 1924 |
| Repubblica Ceca | 9 febbraio | 1996 S | 1° gennaio | 1993 |
| Romania* | 23 dicembre | 1925 | 23 marzo | 1926 |
| Salomone, Isole | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Serbia e Montenegro | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Singapore | 22 dicembre | 1967 A | 21 marzo | 1968 |
| Siria | 9 marzo | 1933 A | 7 giugno | 1933 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Sudafrica | 29 agosto | 1924 | 27 novembre | 1924 |
| Svezia | 12 febbraio | 1926 | 13 maggio | 1926 |
| Svizzera | 3 gennaio | 1927 | 3 aprile | 1927 |
| Thailandia | 19 maggio | 1925 | 17 agosto | 1925 |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 giugno | 1970 |
| Ungheria | 23 febbraio | 1926 | 24 maggio | 1926 |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 | 18 aprile | 1980 |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso | |||
| a | Esclusa l’isola di Nortfolk. | |||
| b | Dal 30 ott. 1995 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | |||
| c | Non s’applica alle colonie sotto sovranità francese |
#Riserve e dichiarazioni
BrasileVedi il n. 3 del Protocollo pubblicato qui sopra.FinlandiaVedi il n. 6 del Protocollo pubblicato qui sopra.GermaniaVedi il n. 4 del Protocollo pubblicato qui sopra.GreciaVedi il n. 6 del Protocollo pubblicato qui sopra.Paesi BassiRiferendomi all’articolo 29 della Convenzione, dichiaro che il Governo dei Paesi Bassi, pur accettando la Convenzione solo per il Regno in Europa, non esclude in modo categorico la sua adesione per ciò che concerne i territori d’oltre mare, adesione che esso deve differire con riserva di darla ulteriormente, sia per il complesso, sia per l’uno o l’altro dei suoi territori d’oltre mare.PoloniaVedi il n. 6 del Protocollo pubblicato qui sopra.Regno UnitoNello strumento si dichiara che la ratificazione non si estende al Dominio del Canadà, al Commonwealth d’Australia (e qualunque territorio sotto sua autorità), allo Stato libero d’Irlanda, nè all’India e che, in virtù della facoltà prevista nell’articolo 29 della Convenzione, la ratificazione stessa non si estende all’Isola di Terranuova, nè ai territori sotto mandato di Sua Maestà Britannica: Irak e Nauru; inoltre non si estende al Sudan.RomaniaIn nome del Governo Reale di Romania faccio le stesse riserve formulate dai vari Governi ‑ inserite nel numero 6 del Protocollo – precisando che il Governo Reale intende che l’articolo 22 della Convenzione conferisca il diritto di ricorrere alla procedura prevista nell’articolo suddetto – per le questioni d’ordine generale – solo alle Alte Parti contraenti, mentre i semplici privati non possono adire che le istanze giudiziarie nazionali in caso di controversia con le autorità del Regno.