CS 11 149; FF 1923 II 374 ediz. ted. 1923 II 397 ediz. franc.
Traduzione
#Trattato di unione doganale
conchiuso tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein
Conchiuso il 29 marzo 1923
Approvato dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1923
Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 dicembre 1923
Entrato in vigore il 1° gennaio 1924
(Stato 29 ottobre 2025)
#Capo I: Disposizioni generali
#Art. 1
Il territorio del Principato di Liechtenstein è riunito al territorio doganale svizzero e ne costituisce parte integrante.Alla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein non potranno perciò, né da una parte né dall’altra, finché dura il presente Trattato, essere riscossi dazi doganali o imposti limitazioni e divieti di importazione e di esportazione, a meno che limitazioni e divieti di questa natura non vengano ammessi nel traffico tra Cantone e Cantone.
#Art. 2
Tutti i dazi riscossi in applicazione della legislazione federale in vigore nel Principato in conformità dell’art. 4 del presente Trattato, e dei trattati in vigore considerati dall’art. 7, nonché le multe inflitte in applicazione del diritto federale saranno pagati in moneta svizzera.La Confederazione Svizzera, da parte sua, pagherà parimente in moneta svizzera le somme da versarsi al Principato giusta il presente Trattato.
#Art. 3
La corrispondenza tra le autorità federali e le autorità del Principato di Liechtenstein potrà essere scambiata direttamente, senza seguire la via diplomatica, sempreché essa concerna l’applicazione del presente Trattato.
#Capo II: Legislazione federale applicabile nel Principato di Liechtenstein
#Art. 4
In forza dell’Unione doganale saranno applicabili nel Principato di Liechtenstein, nello stesso modo come in Svizzera, siano esse già applicabili al momento in cui il presente Trattato entra in vigore o acquistino forza di legge nel periodo della durata di quest’ultimo, le disposizioni: 1. di tutta la legislazione doganale svizzera, 2. di tutta la legislazione federale svizzera in qualsiasi materia, sempreché sia applicabile all’Unione doganale.Non sono comprese in queste disposizioni le prescrizioni della legislazione federale che impongono prestazioni finanziarie alla Confederazione.
#Art. 5
Il Principato di Liechtenstein, per quanto il Consiglio federale svizzero dovesse stimarlo necessario, 1. metterà in vigore, sul suo territorio, la legislazione federale sulla proprietà industriale, letteraria e artistica, nonché tutte le altre ordinanze federali di cui in via sussidiaria è necessaria l’applicazione per l’esecuzione di detta legislazione, e riconoscerà per il territorio del Liechtenstein le competenze conferite alle autorità federali da questa legislazione e dalle ordinanze che vi si riferiscono; 2. applicherà, sul suo territorio, in conformità dell’art. 7 del presente Trattato, le convenzioni internazionali sulla proprietà industriale, letteraria e artistica di cui la Svizzera è parte contraente, nonché le convenzioni particolari che quest’ultima ha conchiuso in questa materia con altri paesi.Nel caso in cui, da parte sua, il Principato di Liechtenstein manifestasse la volontà di riconoscere per il territorio del Liechtenstein, le disposizioni legali indicate nel presente articolo, nonché di applicare, nel Principato, le convenzioni internazionali menzionate, la Confederazione Svizzera darà mano in ogni tempo per stabilire l’ordinamento confacente.
#Art. 6
Per quanto concerne la legislazione ch’esso deve applicare sul suo territorio in conformità degli art. 4 e 5, al Principato di Liechtenstein è fatta la stessa situazione giuridica che spetta ai Cantoni svizzeri.
#Art. 7
In virtù del presente Trattato, i trattati commerciali e doganali conchiusi dalla Svizzera con terzi Stati si applicano nel Principato nello stesso modo come in Svizzera, fatta riserva degli impegni che alla Svizzera sono imposti da trattati già in vigore.
#Art. 8
Finché dura il presente Trattato il Principato di Liechtenstein non conchiuderà separatamente i trattati di commercio con altri Stati.Il Principato di Liechtenstein autorizza la Confederazione Svizzera a rappresentarlo nei negoziati che, nel periodo della durata del presente Trattato, avranno luogo con terzi Stati allo scopo di concludere questi trattati con validità per il Principato.Nel caso di trattati commerciali e doganali con l’Austria, il Governo del Principato deve essere sentito prima della conclusione di essi.
#Art. 8bis
Il presente Trattato non limita il diritto del Principato del Liechtenstein di diventare Parte contraente a convenzioni internazionali o membro di organizzazioni internazionali di cui la Svizzera fa parte.Qualora la Svizzera non sia parte di simili convenzioni o organizzazioni, l’adesione del Principato del Liechtenstein necessita di uno speciale accordo tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
#Art. 9
Le leggi e le altre prescrizioni federali applicabili nel Principato di Liechtenstein all’entrata in vigore del presente Trattato sono enumerate al I allegato al presente Trattato, i trattati internazionali applicabili nel Principato all’allegato II.Queste disposizioni saranno pubblicate nelle forme adeguate dal Governo del Principato prima dell’entrata in vigore del Trattato.
#Art. 10
Le disposizioni che completano e modificano la legislazione federale elencata all’allegato I, nonché i trattati all’allegato II, saranno dal Consiglio federale comunicate al Governo del Principato che provvederà pure a pubblicarle.La stessa procedura sarà seguita per le leggi, i decreti e le ordinanze federali compresi all’art. 4 precedente che entreranno in vigore finché durerà il presente Trattato, nonché per i trattati internazionali che la Confederazione Svizzera concluderà con altri Stati per la durata del presente Trattato agendo in nome del Principato di Liechtenstein.
#Capo III: Servizio doganale
#Art. 11
Il servizio doganale alla frontiera del Liechtenstein coll’Austria sarà assunto dall’Amministrazione delle dogane…
#Art. 12
A richiesta delle autorità doganali svizzere, il Governo del Principato provvederà a che la linea di confine verso il Vorarlberg sia resa facilmente riconoscibile con cippi di confini ed altri mezzi.
#Art. 13
Gli uffici doganali da istituirsi nel Principato di Liechtenstein saranno designati col nome di «Uffici delle dogane svizzere nel Principato di Liechtenstein» ed esporranno gli stemmi dei due Stati.
#Art. 14
La Direzione generale delle dogane svizzere stabilirà, dandone comunicazione al Governo del Principato, gli uffici e i posti di dogana da istituirsi, nonché le strade permesse dalla dogana.
#Art. 15
Saranno istituiti uffici doganali alle stazioni di Schaan-Vaduz e Nendeln pel disbrigo delle operazioni doganali nel traffico ferroviario da e per il Liechtenstein.L’Amministrazione delle doganesvizzere stabilirà le competenze di questi uffici in materia di operazioni doganali secondo le esigenze del traffico.Per i treni diretti che non si fermano nel territorio del Principato le operazioni doganali saranno sbrigate a Buchs.La fermata di Schaanwald è soppressa.
#Art. 16
Il Governo del Principato fornirà gli edifici necessari per gli uffici di dogana e provvederà a mantenerli in buono stato. Le spese di arredamento, di riscaldamento e di illuminazione dei locali di servizio sono a carico dell’Amministrazione delle doganesvizzere.
#Art. 17
L’alloggiamento delle guardie doganali di confine è a carico dell’Amministrazione delle doganesvizzere.Qualora l’Amministrazione delle dogane svizzere non potesse procurarsi i locali necessari per l’alloggiamento delle guardie, vi provvederà il Governo del Principato. In questo caso l’Amministrazione delle dogane svizzere pagherà un’indennità corrispondente all’importo delle pigioni, secondo l’uso locale.
#Art. 18
Tutte le autorità del Principato di Liechtenstein presteranno ai funzionari ed impiegati delle dogane svizzere, nell’esercizio delle loro funzioni, la stessa assistenza che loro danno le autorità cantonali in territorio svizzero.
#Capo IV: Personale delle dogane
#Art. 19
I funzionari ed impiegati delle dogane nel Principato di Liechtenstein sono nominati, retribuiti e licenziati dalle autorità svizzere. Essi, per tutte le incombenze di servizio, e in modo speciale per tutto ciò che riguarda la disciplina, dipendono esclusivamente dalle autorità svizzere.Il Governo del Principato rilascerà delle carte di legittimazione ai funzionari ed impiegati di dogana che esercitano le loro funzioni nel territorio del Principato.
#Art. 20
Le guardie federali di confine nel territorio del Principato di Liechtenstein portano l’uniforme e le armi del corpo svizzero delle guardie di confine.
#Art. 21
Tutte le mutazioni nei ruoli del personale svizzero occupato nel Principato di Liechtenstein saranno comunicate al Governo del Principato. I reclami fondati, formulati da quest’ultimo contro la permanenza di un funzionario o di un impiegato nel territorio del Principato saranno dalla Amministrazione delle doganesvizzere presi in considerazione.Parimente le autorità svizzere terranno conto, per quanto possibile, delle domande presentate per ragioni di ordine pubblico dal Governo del Principato concernenti il trasloco di funzionari ed impiegati che esercitano le loro funzioni nel territorio del Principato.
#Art. 22
I funzionari e gli impiegati svizzeri che esercitano le loro funzioni nel Principato di Liechtenstein saranno, sempreché essi siano cittadini svizzeri, esonerati da ogni imposta e prestazione personale, fatta eccezione: 1. delle imposte indirette, 2. delle imposte fondiarie.
#Art. 23
I funzionari e gli impiegati svizzeri che esercitano le loro funzioni nel Principato, nonché i membri delle loro famiglie che vivono in economia domestica con essi, sempreché siano cittadini svizzeri, hanno il loro domicilio legale a Buchs.
#Art. 24
I reati commessi nel territorio del Principato di Liechtenstein da funzionari e da impiegati svizzeri che ivi esercitano le loro funzioni, nonché da membri di nazionalità svizzeradelle loro famiglie viventi in economia domestica con essi, sono perseguiti e giudicati dalle autorità che sarebbero competenti a perseguirli e giudicarli se i reati fossero stati commessi nel distretto di Werdenberg. In questi casi sono applicabili il diritto penale e la procedura penale in vigore nel Cantone di San Gallo.Il Governo del Principato farà arrestare l’imputato o il reo condannato a domanda dell’autorità svizzera competente o, dato il caso, di sua iniziativa; in ogni caso esso dovrà consegnarlo immediatamente alle autorità svizzere.Le autorità del Principato dovranno inoltre prendere tutte le necessarie misure di sicurezza e prestare alle autorità svizzere competenti l’assistenza giudiziaria che sarà loro domandata.Le autorità svizzere competenti a perseguire reati di questa specie sono autorizzate, dandone previo avviso al Governo del Principato, a entrare nel territorio del Principato di Liechtenstein e a compiervi atti del loro ufficio.Con riserva dell’articolo 25, capoverso 4, il presente articolo non è applicabile ai membri del corpo svizzero delle guardie di confine.
#Art. 25
I reati commessi nel Principato di Liechtenstein dalle guardie di confine svizzere che ivi esercitano le loro funzioni sono perseguiti e giudicati dal tribunale militare svizzero dichiarato competente dal Consiglio federale svizzero.Allo scopo di perseguire i reati sopra nominati gli organi della giustizia militare svizzera sono autorizzati, dandone previo avviso al Governo del Principato, a entrare nel territorio del Principato e a compiervi atti del loro ufficio.Le autorità giudiziarie del Principato sono tenute a prestare ai tribunali militari svizzeri la stessa assistenza giudiziaria che questi ultimi possono richiedere, su territorio svizzero, dai tribunali cantonali.Per quanto concerne i reati non previsti dal diritto penale militare federale, l’articolo 24 è pure applicabile ai membri del corpo svizzero delle guardie di confine.
#Art. 26
In servizio delle dogane svizzere, fatta eccezione del corpo delle guardie di confine, potranno essere assunti attinenti del Liechtenstein, in numero da fissarsi dall’Amministrazione delle dogane.L’Amministrazione delle dogane svizzere si riserva pure di impiegare fuori del territorio del Principato gli attinenti del Liechtenstein assunti in servizio delle dogane svizzere.
#Capo V: Perseguimento e punizione delle contravvenzioni alla legislazione federale applicabile nel Principato di Liechtenstein
#Art. 27
Le contravvenzioni alla legislazione federale applicabile nel territorio del Principato di Liechtenstein in virtù del presente Trattato vengono perseguite e giudicate in conformità della legge federale sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione del 30 giugno 1849, per quanto questa procedura sia prevista dalla legislazione federale.Il tribunale cantonale del Cantone di San Gallo è designato come istanza d’appello ai sensi dell’articolo 17, capoverso 5della legge federale del 30 giugno 1849 e la Corte di Cassazione del Tribunale svizzero è designata come tribunale di cassazione ai sensi dell’articolo 18della stessa legge.
#Art. 28
Le contravvenzioni alla legislazione federale applicabile nel Principato di Liechtenstein in virtù del presente Trattato e che non devono essere perseguite a stregua della legge federale sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione del 30 giugno 1849, sono giudicate dal tribunale di prima istanza del Principato, sempreché dette contravvenzioni debbano essere giudicate direttamente dai tribunali cantonali per disposizione della legislazione federale, o dal tribunale di prima istanza del Principato per ordinanza del Consiglio federale o di un’autorità designata da esso.Il ricorso in appello contro le sentenze pronunciate dal tribunale di prima istanza del Principato deve essere proposto al tribunale cantonale del Cantone di San Gallo, in conformità della procedura penale del Cantone di San Gallo.Resta riservato il diritto di ricorso in cassazione previsto dagli articoli 160 e seguenti della legge federale sull’organizzazione giudiziaria federale del 22 marzo 1893/ 6 ottobre 1911.
#Art. 29
Nei casi indicati agli articoli 27 e 28, alle autorità del Principato spettano i medesimi diritti e obblighi che hanno le autorità cantonali.
#Art. 30
Resta riservata la competenza della Corte penale federale per quanto essa sia stabilita dalla legislazione federale in vigore nel Principato di Liechtenstein in conformità dell’articolo 4 del presente Trattato.
#Art. 31
Per l’esecuzione delle condanne pronunciate in virtù della legislazione federale applicabile sul territorio del Principato in conformità del presente Trattato, il Principato di Liechtenstein si trova nella stessa situazione giuridica dei Cantoni svizzeri.
#Art. 32
Il diritto di grazia per le pene, applicate in virtù della legislazione federale in vigore nel territorio del Principato di Liechtenstein in conformità del presente Trattato, appartiene esclusivamente alle autorità federali.
#Capo VI: Polizia degli stranieri
#Art. 33
La Confederazione Svizzera si dichiara pronta a rinunciare al controllo sulla polizia degli stranieri al confine tra la Svizzera e il Liechtenstein, per quanto e fino a quando il Principato di Liechtenstein provvederà che si evitino violazioni delle prescrizioni svizzere sulla polizia degli stranieri, il domicilio, la dimora, ecc.In questo caso le autorità doganali svizzere eserciteranno gratuitamente, in conformità di accordi da stipularsi tra i due Governi, il controllo di polizia sugli stranieri al confine tra il Liechtenstein e il Vorarlberg.Tuttavia, qualora dovesse essere aumentato il personale preposto al controllo di confine in forza di provvedimenti particolari presi dal Governo del Principato e non richiesti dal Consiglio federale, le spese che ne risultano andranno a carico del Governo del Principato.Spetta esclusivamente al Consiglio federale svizzero il decidere in via definitiva se sono sufficienti le misure da prendersi a norma del primo capoverso del presente articolo, dal Principato di Liechtenstein.I due Governi si metteranno d’accordo per ciò che riguarda l’esecuzione del presente articolo, tanto per quanto concerne la sua portata generale, quanto per le difficoltà che potessero sorgere in casi particolari.
#Art. 34
La Confederazione Svizzera si riserva di stabilire il controllo di polizia sugli stranieri al confine tra la Svizzera e il Liechtenstein, qualora i provvedimenti presi dal Principato siano giudicati insufficienti dal Consiglio federale.Il Principato di Liechtenstein si impegna, in questo caso, a rimborsare alla Confederazione Svizzera le spese causate dal ristabilimento del controllo di polizia sugli stranieri al confine tra la Svizzera e il Liechtenstein.
#Capo VII: Prestazioni finanziarie della Confederazione al Principato di Liechtenstein
#Art. 35
- Come quota spettantegli dal ricavo dei dazi ed emolumenti riscossi in esecuzione delle leggi federali applicabili nel Principato a norma del presente trattato il Liechtenstein riceve, per testa di popolazione, l’uguale dell’importo ottenuto dividendo i proventi dell’amministrazione delle doganesvizzere, previa deduzione delle spese, per il numero totale degli abitanti della Svizzera e del Liechtenstein.
- Contano come proventi dell’amministrazione delle dogane svizzere le entrate iscritte, sotto la voce «Amministrazione delle dogane», nel conto di Stato della Confederazione dell’anno per cui deve essere pagata la quota, comprese le quote del Principato ma senza le entrate concernenti i subaffitti e le multe per infrazione doganale o di monopolio. Contano come spese dell’amministrazione delle dogane gli importi iscritti nelle uscite, sotto la voce «Amministrazione delle dogane», del conto di Stato della Confederazione.Il numero degli abitanti è rappresentato dall’effettivo della popolazione come risulta dall’ultimo censimento eseguito nella Svizzera o nel Liechtenstein.Questa somma comprende gli eventuali sussidi che la Confederazione dovrebbe pagare in virtù della legislazione federale applicabile nel territorio del Liechtenstein ma che, fermo restando l’articolo 37 del Trattato, non sono concessi al Principato, in conformità dell’articolo 4, capoverso 2.
#Art. 36
La norma prevista nell’articolo 35, primo capoverso, per il calcolo della quota spettante al Liechtenstein dal ricavo dei dazi e altri emolumenti, come pure del contributo del Principato alle spese dell’amministrazione delle doganepuò essere modificata mediante accordo tra i due Governi, nel caso in cui un considerevole mutamento delle circostanze lo esigesse.
#Art. 37
L’Amministrazione federale delle contribuzioni terrà un conto speciale dei proventi riscossi nel Principato del Liechtenstein in applicazione della legge federale del 27 giugno 1973©RS_641.10_®sulle tasse di bollo. Il conto sarà chiuso ogni anno alla fine dell’anno civile e l’importo dei proventi netti, dedotta la parte delle spese amministrative, sarà versato al Governo del Principato. La parte delle spese amministrative della Confederazione Svizzera si compone dell’1 per cento degli introiti netti e di un forfait annuo fisso di 30i000 franchi.
#Capo VIII: Disposizioni transitorie e finali
#Art. 38
Il Principato di Liechtenstein emanerà, prima che entri in vigore il presente Trattato, le disposizioni necessarie per l’esecuzione della legislazione federale applicabile sul suo territorio. Queste disposizioni esecutive saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio federale per quanto detta approvazione sia prevista per le disposizioni esecutive corrispondenti emanate dai Cantoni.
#Art. 39
L’Amministrazione delle doganesvizzere stabilirà le disposizioni per l’esecuzione del presente Trattato.
#Art. 40
Il Governo del Principato, nel periodo transitorio si impegna a prendere tutti i provvedimenti richiesti dalle autorità doganali svizzere per impedire che siano importate merci a scopo di speculazione nel Principato e che siano eluse le prescrizioni federali vietanti l’introduzione di monete d’argento e di biglietti di banca stranieri.
#Art. 41
Il presente Trattato è concluso per la durata di cinque anni.Sempreché nessuna delle Parti contraenti notifichi, un anno prima della scadenza di questo termine, l’intenzione di denunciare il Trattato, esso continua a rimanere in vigore decorsi i cinque anni e ognuna delle Parti ha il diritto di denunciarlo in ogni tempo col preavviso di un anno.
#Art. 42
Anche senza la denuncia formale, il presente Trattato può essere di comune accordo modificato.
#Art. 43
Le contestazioni relative all’interpretazione del presente Trattato, qualora non possano essere risolte in via diplomatica, devono essere sottoposte a un tribunale arbitrale. In caso di una contestazione di questa natura ognuna delle parti contraenti designa un arbitro. Qualora i due arbitri non possano accordarsi designano essi stessi un capo arbitro.
#Art. 44
Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratificazioni avrà luogo a Berna più presto possibile.
#Art. 45
Il presente Trattato entra in vigore il 1° gennaio 1924.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Berna, addì ventinove marzo millenovecentoventitrè (29 marzo 1923).| Per la
Confederazione Svizzera: G. Motta | Per il
Principato del Liechtenstein: E. Beck |
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Protocollo finaleI.II. Le Parti contraenti convengono inoltre che, con riserva dell’esecuzione delle prescrizioni della legislazione federale applicabile nel Principato di Liechtenstein in conformità del Trattato che precede, sarà di massima permesso l’alpeggio del bestiame del Liechtenstein nel Vorarlberg in applicazione dell’articolo 75, capoverso 3, del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulle misure per combattere le epizoozie del 30 agosto 1920.Qualora, in conformità di queste prescrizioni, il bestiame condotto all’alpeggio nel Vorarlberg dovesse al suo ritorno essere sottoposto a quarantena, resta inteso che questa quarantena sarà fatta sul territorio del Liechtenstein sempreché siano adempiute le condizioni richieste dalla polizia sulle epizoozie.III. È convenuto che non saranno riscossi diritti di bollo, in conformità della legislazione federale sui diritti di bollo, in tutti i casi in cui a detta riscossione si opponessero impegni assunti dal Principato prima del 27 gennaio 1923.IV. Il Governo del Principato darà in tempo utile alla Direzione generale delle dogane svizzere le prove necessarie che entro il 1° gennaio 1924 saranno adempiti gli impegni da esso assunti a norma degli articoli 16, 38 e 40 del Trattato che precede. Qualora a questa data il Consiglio federale svizzero giudicasse che non fossero adempite le condizioni specificate nei tre articoli menzionati sopra, esso potrà prorogare l’entrata in vigore del presente Trattato sino a che dette condizioni siano adempite.Berna, ventinove marzo millenovecentoventitrè (29 marzo 1923).| Per la
Confederazione Svizzera: G. Motta | Per il
Principato del Liechtenstein: E. Beck |
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Allegati| Allegato I | – Elenco degli atti normativi federali applicabili al Principato del Liechtenstein | | --- | --- | | Allegato II | – Elenco dei trattati internazionali applicabili al Principato del Liechtenstein |