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LeggeDiritto del commercio internazionale, Diritto internazionale pubblico

0.631.122

RU 1986 764; FF 1985 I 1041

Traduzione

#Convenzione internazionale
sull’armonizzazione dei controlli
delle merci alle frontiere

Conchiusa a Ginevra il 21 ottobre 1982

Approvata dall’Assemblea federale il 17 settembre 1985

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1986

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1986

(Stato 27  maggio 2021)

#Capitolo I   Disposizioni generali

#Art. 1   Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s’intende:

  1. per*«dogana»,* i servizi amministrativi responsabili dell’applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all’importazione e all’esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l’altro, all’importazione, al transito e all’esportazione di merci;
  2. per*«controllo doganale»,* l’insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;
  3. per*«ispezione medico* ‑sanitaria», un’ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell’ispezione veterinaria;
  4. per*«ispezione veterinaria»* , l’ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l’ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;
  5. per*«ispezione fitosanitaria»* , l’ispezione destinata ad impedire la diffusione e l’introduzione al di là delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali;
  6. per*«controllo di conformità alle norme tecniche»* , il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad esse relative;
  7. per*«controllo di qualità»* , qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;
  8. per*«servizio di controllo»* , qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all’atto dell’importazione, dell’esportazione o del transito delle merci.
#Art. 2   Obiettivo

Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d’applicazione.

#Art. 3   Campo d’applicazione
  1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.
  2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.

#Capitolo II   Armonizzazione delle procedure

#Art. 4   Coordinamento dei controlli

Le Parti contraenti s’impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l’intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

#Art. 5   Mezzi a disposizione dei servizi

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell’ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:

  1. personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
  2. materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
  3. direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.
#Art. 6   Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti s’impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

#Art. 7   Cooperazione tra Paesi vicini

Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno – ogni volta che ciò sia possibile – le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:

  1. si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;
  2. si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza:

– degli orari di apertura dei posti di frontiera,

– dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,

– delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

#Art. 8   Scambio di informazioni

Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.

#Art. 9   Documenti
  1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l’utilizzazione di documenti allineati alla formula‑quadro delle Nazioni Unite.
  2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purché siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione, e purché siano leggibili e comprensibili.
  3. Le Parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione ad essi relativa.

#Capitolo III   Disposizioni relative al transito

#Art. 10   Merci in transito
  1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei Paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un’estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale.
  2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

#Capitolo IV   Disposizioni varie

#Art. 11   Ordine pubblico
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione è di ostacolo all’applicazione di divieti o di restrizioni all’importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.
  2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l’efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.
#Art. 12   Misure d’urgenza
  1. Le misure d’urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi.
  2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all’efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.
#Art. 13   Allegati
  1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione stessa.
  2. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformità alla procedura stabilita agli articoli 22 o 24.
#Art. 14   Rapporti con altri trattati

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti della presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest’ultima.

#Art. 15  

La presente Convenzione non è di ostacolo all’applicazione di agevolazioni maggiori che due o più Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all’articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

#Art. 16   Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione.
  2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno – per le questioni che rientrano nella loro competenza – esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.
  3. Gli Stati cui sopra possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:
    1. depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero
    2. depositando uno strumento di adesione.
  4. La presente Convenzione sarà aperta dal 1° aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.
  5. A partire dal 1° aprile 1984, la Convenzione sarà aperta anche alla loro adesione.
  6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
#Art. 17   Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione.
  4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l’accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all’articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell’emendamento.
#Art. 18   Denuncia
  1. Qualsiasi Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
#Art. 19   Estinzione

Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà di essere valida a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

#Art. 20   Composizione delle vertenze
  1. Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione sarà composta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo.
  2. Qualsiasi vertenza tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito: ciascuna delle Parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri, a loro volta, designeranno un altro arbitro che sarà il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato l’arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle Parti potrà chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell’arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
  3. La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le Parti in lite.
  4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.
  5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e stilla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.
  6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle Parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.
  7. Ogni Parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrale. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle Parti in lite.
#Art. 21   Riserve
  1. Qualsiasi Parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.
  2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
#Art. 22   Procedura di emendamento della presente Convenzione
  1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.
  2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verrà esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all’allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti per accettazione.
  3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all’emendamento proposto è stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, o da un’organizzazione d’integrazione economica regionale, essa stessa Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell’articolo 16 della presente Convenzione.
  4. Qualora un’obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l’emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.
#Art. 23   Richieste, comunicazioni e obiezioni

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell’articolo 22 e della data d’entrata in vigore di un emendamento.

#Art. 24   Conferenza a scopo di revisione

Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente Convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso: i) Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza. ii) Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione. iii) Tuttavia, se il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 22, potrà con l’accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall’articolo 22, al posto della procedura di revisione.

#Art. 25   Notifiche

Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati:

  1. le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell’articolo 16;
  2. le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’articolo 17;
  3. le denunce in virtù dell’articolo 18;
  4. l’estinzione della presente Convenzione in virtù dell’articolo 19;
  5. le riserve formulate in virtù dell’articolo 21.
#Art. 26   Esemplari certificati conformi

Dopo il 31 marzo 1984, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuna delle Parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il 21 ottobre 1982, in un solo originale, i testi inglese, spagnolo, francese e russo facenti ugualmente fede.(Seguono le firme)

Allegato 1

#Armonizzazione dei controlli doganali e degli Atri controlli

#Art. 1   Principi
  1. Tenuto conto della presenza della dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento, gli altri controlli vengono organizzati, nella misura del possibile, in maniera armonizzata con i controlli doganali.
  2. In applicazione di questo principio, è eventualmente possibile all’occorrenza effettuare interamente o parzialmente tali controlli in luoghi diversi dalla frontiera, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci.
#Art. 2  
  1. La dogana sarà informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l’intervento di controlli diversi da quelli doganali.
  2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adopererà affinché i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi.
#Art. 3   Organizzazione dei controlli
  1. Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel più breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d’informazioni.
  2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinché il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli.
  3. La dogana potrà, su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.
#Art. 4   Risultato dei controlli
  1. Per tutti gli aspetti contemplati nella presente Convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l’efficacia dei controlli.
  2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente deciderà sulla destinazione che intende assegnare alle merci e ne informerà, se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato.Allegato 2

#Ispezione medico‑sanitaria

#Art. 1   Principi

L’ispezione medico‑sanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui viene effettuata, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione e in particolare dall’allegato 1.

#Art. 2   Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: – Le merci soggette ad un’ispezione medico‑sanitaria, – I luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative all’ispezione medico‑sanitaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

#Art. 3   Organizzazione dei controlli
  1. I servizi di controllo si adopereranno affinché le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l’ispezione medico-sanitaria.
  2. L’ispezione medico‑sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all’interno del Paese se è comprovato, sulle base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
  3. Nell’ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.
  4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell’ispezione medico‑sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.
#Art. 4   Merci in transito

Nell’ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all’ispezione medico‑sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

#Art. 5   Cooperazione
  1. I servizi addetti all’ispezione medico‑sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all’ispezione medico‑sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
  2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell’ispezione medico‑sanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne, al più presto, il corrispondente servizio del Paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.Allegato 3

#Ispezione veterinaria

#Art. 1   Principi

L’ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall’allegato 1.

#Art. 2   Definizioni

L’ispezione veterinaria definita alla lettera d) dell’articolo 1 della presente Convenzione si estende anche ai mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali. Essa può comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualità, alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all’ispezione veterinaria.

#Art. 3   Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati: – Le merci soggette ad un’ispezione veterinaria, – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le malattie che è obbligatorio dichiarare, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative all’ispezione veterinaria unitariamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

#Art. 4   Organizzazione dei controlli
  1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: – predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, apposite attrezzature per l’ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico, – agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo.
  2. L’ispezione veterinaria dei prodotti animali potrà essere effettuata anche in punti situati all’interno del Paese purché, sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
  3. Nell’ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso.
  4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell’ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.
#Art. 5   Merci in transito

Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno, nella misura del possibile, all’ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purché non sia da temere alcun rischio di contagio.

#Art. 6   Cooperazione
  1. I servizi addetti all’ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all’ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
  2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell’ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del Paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.Allegato 4

#Ispezione fitosanitaria

#Art. 1   Principi

L’ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare nell’allegato 1.

#Art. 2   Definizioni

L’ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell’articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all’ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali. Può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

#Art. 3   Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – Le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali, – I luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l’ispezione, – L’elenco dei nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni, – Le prescrizioni legali o regolamentari relative all’ispezione fitosanitaria unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.

#Art. 4   Organizzazione dei controlli
  1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: – predisporre, per quanto necessario ed ove ciò sia possibile, apposite attrezzature per l’ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinfestazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico, – agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo.
  2. L’ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potrà essere effettuata anche in punti situati all’interno del Paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto.
  3. Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e dei prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso.
  4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell’ispezione fitosanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno il necessario affinché tale deposito sia effettuato con il minimo di formalità doganali, in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.
#Art. 5   Merci in transito

Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all’ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.

#Art. 6   Cooperazione
  1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all’ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
  2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l’ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informare al più presto il corrispondente servizio del Paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.Allegato 5

#Controllo della conformità alle norme tecniche

#Art. 1   Principi

Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare all’allegato 1.

#Art. 2   Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – Le norme che essa esplica, – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.

#Art. 3   Armonizzazione delle norme

In mancanza di norme internazionali, le Parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.

#Art. 4   Organizzazione dei controlli
  1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: – predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della conformità alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico, – agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformità alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora l’arrivo di queste ultime sia stato preventivamente annunciato.
  2. Il controllo della conformità alle norme tecniche potrà essere anche effettuato in punti situati all’interno del Paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci – e particolarmente i prodotti deperibili – non possono alterarsi durante il trasporto.
  3. Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno per ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche.
  4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della conformità alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all’occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni.
  5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformità alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti si adopereranno affinché il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalità doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.
#Art. 5   Merci in transito

Di norma, il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.

#Art. 6   Cooperazione
  1. I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
  2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformità alle norme tecniche, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del Paese d’esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.Allegato 6

#Controllo della qualità

#Art. 1   Principi

Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall’allegato 1.

#Art. 2   Informazioni

Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.

#Art. 3   Organizzazione dei controlli
  1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: – predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della qualità, in corrispondenza delle esigenze del traffico, – agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili qualora il loro arrivo sia stato preventivamente annunciato.
  2. Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all’interno del Paese purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.
  3. Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità.
  4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo ed eventualmente dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.
#Art. 4   Merci in transito

Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto.

#Art. 5   Cooperazione
  1. I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
  2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del Paese d’esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.Allegato 7

#Regolamento interno del Comitato di gestione di cui all’articolo 22 della presente Convenzione

#Art. 1   Membri

I membri del Comitato di gestione sono le Parti contraenti della presente Convenzione.

#Art. 2   Osservatori
  1. Il Comitato di gestione può decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualità di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono Parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono Parti contraenti.
  2. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell’articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente Convenzione, partecipano di diritto ai lavori del Comitato di gestione in qualità di osservatori.
#Art. 3   Segretariato

Le funzioni di segretariato del Comitato sono espletate dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa.

#Art. 4   Convocazioni

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa convoca il Comitato: i) due anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione; ii) successivamente, ad una data fissata dal Comitato, ma almeno ogni cinque anni; iii) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.

#Art. 5   Ufficio di presidenza

Il Comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.

#Art. 6   Quorum

Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.

#Art. 7   Decisioni
  1. Le proposte sono messe ai voti.
  2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

ii) Ogni Stato che è Parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.

iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 16 della Convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche Parti contraenti della Convenzione. In quest’ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.

iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

#Art. 8   Resoconto

Il Comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.

#Art. 9   Disposizioni complementari

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, è applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l’Europa, salvo il caso in cui il Comitato decida diversamente.Allegato 8**

#Agevolazione dell’attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada

#Art. 1   Principi

A complemento delle disposizioni della Convenzione e segnatamente di quelle previste nell’allegato 1, il presente allegato è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada.

#Art. 2   Agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali
  1. Le Parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali del trasporto internazionale su strada conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti e alle norme nazionali in materia di immigrazione, nonché agli impegni internazionali.
  2. Le Parti contraenti convengono di procedere ad un regolare scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai conducenti professionali.
#Art. 3   Operazioni di trasporto internazionale su strada
  1. Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, le Parti contraenti comunicano regolarmente, in modo armonizzato e coordinato, a tutte le Parti che intervengono in operazioni di trasporto internazionale gli obblighi in vigore o previsti in materia di controllo alle frontiere per le operazioni di trasporto internazionale su strada, nonché l’effettiva situazione alle frontiere.
  2. Le Parti contraenti si adoperano al fine di trasferire, per quanto possibile e non soltanto per il traffico in transito, tutte le necessarie procedure di controllo nei luoghi di origine e di destinazione delle merci trasportate su strada, in modo da ridurre la congestione ai valichi di frontiera.
  3. Per quanto riguarda in particolare l’articolo 7 della presente Convenzione, la priorità è data alle spedizioni urgenti, ad esempio animali vivi e merci deperibili. In particolare, i servizi competenti ai valichi di frontiera: (i) prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di attesa dei veicoli ATP che trasportano derrate deperibili o dei veicoli che trasportano animali vivi, tra il momento di arrivo alla frontiera e l’effettuazione dei controlli regolamentari, amministrativi, doganali e sanitari; (ii) fanno sì che i controlli regolamentari necessari menzionati nella lettera (i) siano effettuati il più rapidamente possibile; (iii) consentono, per quanto possibile, il funzionamento, durante il tempo di attraversamento della frontiera, delle necessarie unità di refrigerazione dei veicoli che trasportano derrate deperibili, a meno che la procedura di controllo necessaria non lo impedisca; (iv) collaborano, in particolare mediante uno scambio preventivo di informazioni, con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare le procedure di attraversamento delle frontiere per le merci deperibili e gli animali vivi, qualora tali carichi siano soggetti all’ispezione sanitaria.
#Art. 4   Controllo tecnico dei veicoli
  1. Le Parti contraenti che non siano ancora parti dell’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli si adoperano, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, per agevolare il passaggio dei veicoli stradali alle frontiere accettando il Certificato internazionale di controllo tecnico previsto da tale Accordo. Il modello del Certificato di controllo tecnico, quale contenuto nell’Accordo il 1° gennaio 2004, figura nell’appendice 1 del presente allegato.
  2. Al fine di identificare i veicoli ATP che trasportano derrate deperibili, le Parti contraenti possono utilizzare i segni distintivi apposti sulle relative attrezzature e il certificato o la targa di omologazione ATP previsti nell’Accordo del 1970 relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili e alle attrezzature speciali da usare per tali trasporti.
#Art. 5   Certificato internazionale di pesatura dei veicoli
  1. Al fine di accelerare l’attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti, in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e internazionali, si adoperano per evitare le ripetitive procedure di pesatura dei veicoli ai valichi di frontiera accettando e riconoscendo reciprocamente il Certificato internazionale di pesatura del veicolo quale figura nell’appendice 2 del presente allegato. Se le Parti contraenti accettano tale Certificato, non vengono effettuate ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità. Le pesature dei veicoli attestate dal Certificato hanno luogo soltanto nel Paese di origine delle operazioni di trasporto internazionale. I risultati di tali misurazioni sono debitamente riportati e attestati nel Certificato.
  2. Le Parti contraenti che accettano il Certificato internazionale di pesatura del veicolo dispongono la pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro Paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all’elenco. Quest’ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), che provvede a distribuirli a ciascuna Parte contraente e alle organizzazioni internazionali di cui all’allegato 7, articolo 2, della presente Convenzione.
  3. I requisiti minimi per le stazioni di pesatura autorizzate, i criteri di autorizzazione e gli elementi di base delle procedure di pesatura applicabili figurano nell’appen dice 2 del presente allegato.
#Art. 6   Valichi di frontiera

Al fine di garantire lo snellimento e l’accelerazione delle formalità da espletare ai valichi di frontiera, le Parti contraenti assicurano, per quanto possibile, che i valichi aperti al traffico merci internazionale soddisfino i seguenti requisiti minimi: (i) strutture atte a consentire controlli congiunti tra Stati confinanti (sportello unico), 24 ore su 24, qualora le esigenze commerciali lo richiedano e in linea con le norme del traffico stradale; (ii) separazione dei diversi tipi di traffico da entrambe le parti della frontiera in modo da poter dare la precedenza ai veicoli che sono scortati da documenti doganali di transito internazionali validi o che trasportano animali vivi o derrate deperibili; (iii) aree laterali di controllo per controlli casuali del carico e dei veicoli; (iv) parcheggi e terminal appropriati; (v) servizi igienici, sociali e di telecomunicazione adeguati per i conducenti; (vi) assistenza per lo stabilimento di spedizionieri ai valichi di frontiera con strutture adeguate, che offrano servizi agli operatori del trasporto su una base competitiva.

#Art. 7   Rendicontazione

In relazione agli articoli 1–6 del presente allegato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) effettua, ogni cinque anni, un’indagine tra le Parti contraenti riguardo ai progressi compiuti nel miglioramento delle procedure applicate nei rispettivi Paesi per l’attraversamento delle frontiere.Appendice 1dell’allegato 8 alla Convenzione

#Certificato internazionale di controllo tecnico

In conformità all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli, entrato in vigore il 27 gennaio 2001:

  1. spetta ai centri di controllo tecnico accreditati effettuare le prove di controllo, rilasciare l’attestato di conformità alle prescrizioni della o delle pertinenti Regole allegate all’Accordo di Vienna del 1997 applicabili al controllo e specificare il termine ultimo per il controllo successivo da indicare al punto 12.5 del Certificato internazionale di controllo tecnico, il cui modello figura più avanti;
  2. il Certificato internazionale di controllo tecnico deve contenere le informazioni indicate più avanti. Esso può consistere in un libretto di formato A6 (148 × 105 mm), con copertina verde e pagine interne bianche, oppure in un foglio di carta verde o bianco di formato A4 (210 × 297 mm) piegato in formato A6 in modo che la sezione contenente il segno distintivo dello Stato o delle Nazioni Unite costituisca la superficie superiore del certificato piegato;
  3. gli elementi del Certificato e le rispettive diciture devono essere stampati nella lingua ufficiale della Parte contraente che emette il Certificato, senza variazioni nella numerazione;
  4. in alternativa si possono utilizzare le relazioni di controllo periodico in uso nelle Parti contraenti dell’Accordo. Un modello di tali relazioni deve essere trasmesso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per informazione delle Parti contraenti;
  5. le autorità competenti sono le sole autorizzate ad apporre indicazioni manoscritte, dattiloscritte o informatizzate, in caratteri latini, sul Certificato internazionale di controllo tecnico.

#Contenuto del Certificato internazionale di controllo tecnico

Spazio riservato
al segno distintivo
dello Stato o delle
Nazioni Unite
(Autorità amministrativa responsabile per il controllo tecnico)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
------------
Certificato internazionale di controllo tecnico
1.Numero di targa (immatricolazione)
2.Numero di identificazione del veicolo
3.Prima immatricolazione dopo la costruzione (Stato, autorità)
4.Data di prima immatricolazione dopo la costruzione
5.Data del controllo tecnico
Certificato di conformità
6.Il presente Certificato è rilasciato per il veicolo identificato ai punti 1 e 2 che, alla data indicata al punto 5, è conforme alla o alle Regole allegate all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli.
7.Il veicolo deve essere sottoposto al prossimo controllo tecnico secondo la o le Regole di cui al punto 6 entro e non oltre:
Data (mese/anno)
8.Rilasciato da
9.A (luogo)
10.Data
11.Firma
------------
12.Controllo(i) tecnico(i) periodico(i) successivo(i) ****
12.1Eseguito da (Centro di controllo tecnico)
12.2(Timbro)
12.3Data
12.4Firma
12.5Prossimo controllo entro e non oltre: data (mese/anno)Appendice 2dell’allegato 8 alla Convenzione

#Certificato internazionale di pesatura del veicolo

1.  Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e, in particolare, di evitare ripetitive pesature dei veicoli stradali merci circolanti nelle Parti contraenti. Se accettato dalle Parti contraenti, il Certificato debitamente compilato è riconosciuto quale valida attestazione delle misurazioni di peso dalle competenti autorità delle Parti contraenti. Le competenti autorità si astengono dal richiedere ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità.2.  Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, che deve essere conforme al modello riprodotto più avanti nella presente appendice, è rilasciato e usato sotto la supervisione di un’autorità statale appositamente designata in ciascuna Parte contraente che accetta il Certificato, in linea con la procedura descritta nel Certificato allegato.3.  L’uso del Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo.4.  Le Parti contraenti che accettano il Certificato abilitano stazioni di pesatura autorizzate a compilare, insieme all’operatore/conducente del veicolo stradale merci, il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, conformemente ai seguenti requisiti minimi:

  1. le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura certificati. Per le misurazioni del peso, le Parti contraenti che accettano il Certificato possono scegliere il metodo e gli strumenti che ritengono appropriati. Le Parti contraenti che accettano il Certificato garantiscono la competenza delle stazioni di pesatura, mediante accreditamento o valutazione, l’uso di strumenti di pesatura appropriati, personale qualificato, sistemi di qualità e procedimenti di prova documentati;
  2. le stazioni di pesatura e i loro strumenti devono essere oggetto di un’adeguata manutenzione. Gli strumenti devono essere regolarmente verificati e sigillati dalle pertinenti autorità responsabili in materia di pesi e misure. Gli strumenti di pesatura, il loro margine di errore massimo ammissibile e la loro utilizzazione devono essere conformi alle Raccomandazioni formulate dall’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML);
  3. le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura conformi:

– alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non automatico», classe di precisione III o superiore, oppure

– alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classe di precisione II o superiore. In caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati.5.  In casi eccezionali, e in particolare se si sospettano irregolarità, o su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale in questione, le autorità competenti possono ripesare il veicolo. Se le autorità di controllo di una Parte contraente che accetta il Certificato rilevano ripetuti errori di misurazione da parte di una stazione di pesatura, le autorità competenti del Paese della stazione di pesatura prendono i provvedimenti necessari per far sì che tali errori non si ripetano.6.  Il modello del Certificato può essere riprodotto in ognuna delle lingue delle Parti contraenti che accettano il Certificato purché la presentazione del Certificato stesso e la collocazione delle voci in esso contenute non subiscano modifiche.7.  Le Parti contraenti che accettano il Certificato provvedono alla pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro Paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all’elenco. Quest’ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) che provvede a distribuirli a ciascuna Parte contraente e alle organizzazioni internazionali di cui all’allegato 7, articolo 2, della presente Convenzione.8.  (Disposizione transitoria) Poiché attualmente le stazioni di pesatura dotate di strumenti che consentono di effettuare misurazioni del peso per asse o per gruppo di assi sono molto poche, le Parti contraenti che accettano il Certificato convengono che, per un periodo transitorio di 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato, siano sufficienti e vengano accettate dalle autorità nazionali competenti le misurazioni del peso lordo del veicolo di cui al punto 7.3 del Certificato internazionale di pesatura del veicolo.| 1Ad esempio: n. della lettera di vettura CMR. |

| --- |

| 2In conformità alla Convenzione TIR, 1975. |

| 3V. note a pag. 2. |

| 4In conformità alla Raccomandazione R 76 e/o alla Raccomandazione OIML R 134. |

| 5Codice del tipo di veicolo secondo le figure accluse, ad esempio: A2o A2S2. |

| 6Se gli assi sono più di sei, darne indicazione nella casella «Osservazioni», a pag. 2. |

Certificato internazionale di pesatura del veicolo(CIPV)
Base giuridica
Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) è stato elaborato conformemente alle disposizioni dell’allegato 8 «Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada» della Convenzione internazionale del 1982 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
Obiettivo
Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di evitare, nei trasporti internazionali, ripetitive pesature dei veicoli stradali mercien route , in particolare ai valichi di frontiera. L’uso di questo Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo.
Procedura
Se le Parti contraenti accettano il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV), il Certificato debitamente compilato (a) dal responsabile di una stazione di pesatura autorizzata e (b) dall’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è accettato e riconosciuto dalle autorità competenti delle Parti contraenti quale valida attestazione delle misurazioni effettuate. Di regola, le autorità competenti sono tenute ad accettare come valide le informazioni contenute nel Certificato e ad astenersi dal richiedere ulteriori pesature. Tuttavia, per impedire abusi, esse possono, in casi eccezionali, e in particolare qualora si sospettino irregolarità, effettuare un controllo del peso del veicolo conformemente alle normative nazionali.
Le misurazioni del peso effettuate ai fini della compilazione del Certificato sono eseguite, su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci, immatricolato in una delle Parti contraenti che accettano il Certificato, da stazioni di pesatura autorizzate e a costi relativi esclusivamente ai servizi resi.
Le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura conformi:
– alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non automatico», classe di precisione III o superiore; oppure
– alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classi di precisione 2 o superiori. In caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati.
Sanzioni
L’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è soggetto alla legislazione nazionale in caso di false dichiarazioni nel Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV).
Nel determinare il valore legale delle misurazioni di peso, occorre stimare il possibile errore per ciascun sistema di pesatura. Tale valore di errore, costituito dall’errore intrinseco del dispositivo di pesatura e dall’errore dovuto a fattori esterni, deve essere detratto dal peso misurato, in modo da garantire che non risulti un eventuale eccesso di peso a causa dell’imprecisione del dispositivo e/o del metodo di pesatura utilizzati.
Di conseguenza, gli operatori del trasporto che utilizzano il Certificato sono passibili di multa soltanto se il peso figurante nel Certificato diminuito del massimo errore di pesatura possibile (ossia il 2 % o 800 kg nel caso di un veicolo di 40 t) supera il peso massimo autorizzato dalla legislazione nazionale.

#Allegato del Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV)

Figure dei tipi di veicoli stradali merci di cui al punto 7.1 del CIPV| N. | Veicoli stradali merci | Tipo di veicolo * prima configurazione alternativa degli assi
** seconda configurazione alternativa degli assi | Distanza tra gli
assi (in m)1 1Non precisata se
non pertinente | | --- | --- | --- | --- | | I. Veicoli rigidi | | 1 | | A2 | D < 4.0 | | 2 | | A2* | D ≥ 4.0 | | 3 | | A3 | | | 4 | | A4 | | | 5 | | A3* | | | 6 | | A4* | | | 7 | | A5 | | | II. Veicoli combinati | | (veicoli accoppiati ai sensi del capo I, articolo 1, lettera t), della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale) | | 1 | | A2T2 | | | 2 | | A2T3 | | | 3 | | A3T2 | | | 4 | | A3T3 | | | 5 | | A3T3* | | | 6 | | A2C2 | | | 7 | | A2C3 | | | 8 | | A3C2 | | | 9 | | A3C3 | | | 10 | | A2C1 | | | 11 | | A3C1 | | | III. Veicoli articolati | 1 | con
3 assi | | A2S1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | con
4 assi (semplici o tandem) | | A2S2 | D ≤ 2.0 | | | | | A2S2* | D > 2.0 | | | | | A3S1 | | | 3 | con 5 o
6 assi (semplici, tandem, tridem) | | A2S3 | | | | | | A2S3* | | | | | | A2S3** | | | | | | A3S2 | D ≤ 2.0 | | | | | A3S2* | D > 2.0 | | | | | A3S3 | | | | | | A3S3* | | | | | | A3S3** | | | | | Senza figura | AnSn | | | 1 | con
3 assi | | A2S1 | | 2 | con
4 assi (semplici o tandem) | | A2S2 | D ≤ 2.0 | | | | A2S2* | D > 2.0 | | | | A3S1 | | 3 | con 5 o
6 assi (semplici, tandem, tridem) | | A2S3 | | | | | A2S3* | | | | | A2S3** | | | | | A3S2 | D ≤ 2.0 | | | | A3S2* | D > 2.0 | | | | A3S3 | | | | | A3S3* | | | | | A3S3** | | | | Senza figura | AnSn | | | 1 | con
3 assi | | A2S1 | | | 2 | con
4 assi (semplici o tandem) | | A2S2 | D ≤ 2.0 | | | | | A2S2* | D > 2.0 | | | | | A3S1 | | | 3 | con 5 o
6 assi (semplici, tandem, tridem) | | A2S3 | | | | | | A2S3* | | | | | | A2S3** | | | | | | A3S2 | D ≤ 2.0 | | | | | A3S2* | D > 2.0 | | | | | A3S3 | | | | | | A3S3* | | | | | | A3S3** | | | | | Senza figura | AnSn | |Allegato 9**

#Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia

#Art. 1   Principi
  1. Il presente allegato, che completa le disposizioni della Convenzione, è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare ed accelerare l’attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia.
  2. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare al fine di uniformare quanto più possibile le formalità e i requisiti relativi a documenti e procedure in tutti i settori connessi al trasporto di merci per ferrovia.
#Art. 2   Definizione

Per «stazione di frontiera (di scambio)» si intende una stazione ferroviaria in cui sono espletate procedure operative o amministrative al fine di consentire l’attraversamento della frontiera ai trasporti ferroviari di merci. Tale stazione ferroviaria può essere situata alla frontiera o in prossimità di essa.

#Art. 3   Attraversamento delle frontiere da parte di funzionari e altre persone addette ai trasporti internazionali per ferrovia
  1. Le Parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti al personale di locomotiva, a quello addetto ai vagoni frigoriferi, alle persone che accompagnano le spedizioni di merci e al personale delle stazioni di frontiera (di scambio) addetto ai trasporti internazionali per ferrovia conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti.
  2. La procedura di attraversamento delle frontiere per le persone elencate al paragrafo 1, compresi i documenti ufficiali che ne confermano la qualifica, è determinata sulla base di accordi bilaterali.
  3. Se viene effettuato un controllo congiunto, gli addetti ai controlli di frontiera, i funzionari doganali e il personale degli altri organismi che effettuano controlli alle stazioni di frontiera (di scambio) attraversano la frontiera di Stato nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali utilizzando i documenti stabiliti dalle Parti contraenti per i loro cittadini.
#Art. 4   Requisiti delle stazioni di frontiera (di scambio)

Al fine di razionalizzare ed accelerare l’espletamento delle formalità richieste alle stazioni di frontiera (di scambio), le Parti contraenti osservano i seguenti requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio) aperte al traffico internazionale di merci per ferrovia: (i) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di edifici (locali), impianti, strutture e attrezzature tecniche tali da consentire lo svolgimento di controlli ogni giorno a qualsiasi ora, ove ciò sia giustificato e appropriato per il volume di traffico merci; (ii) le stazioni di frontiera (di scambio) in cui si svolgono controlli fitosanitari, veterinari o di altro tipo dispongono delle necessarie attrezzature tecniche; (iii) la capacità di carico e di traffico delle stazioni di frontiera (di scambio) e dei binari adiacenti devono essere adeguate al volume del traffico; (iv) devono essere disponibili zone per le ispezioni nonché magazzini per la custodia temporanea delle merci sottoposte al controllo doganale o ad altri tipi di controllo; (v) devono essere disponibili attrezzature, impianti, tecnologie dell’informazione e sistemi di comunicazione per consentire lo scambio anticipato delle informazioni, anche sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio), contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale; (vi) sufficiente personale qualificato delle ferrovie, doganale, addetto ai controlli di frontiera e di altri organismi deve essere presente alle stazioni di frontiera (di scambio) per far fronte al volume del traffico merci; (vii) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di attrezzature tecniche, impianti, tecnologie dell’informazione e sistemi di comunicazione tali da poter ricevere e utilizzare, prima dell’arrivo alla frontiera di materiale rotabile, i dati relativi all’omologazione tecnica e alle ispezioni tecniche di detto materiale effettuate dalle autorità e dalle ferrovie nell’ambito delle rispettive competenze, a meno che le Parti contraenti pongano in essere modalità alternative per lo svolgimento di tali funzioni.

#Art. 5   Cooperazione tra Paesi limitrofi alle stazioni di frontiera
(di scambio)

In conformità alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, le Parti contraenti coordinano le azioni con riguardo ai controlli del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada‑rotaia e delle merci, nonché al trattamento dei documenti di spedizione e di accompagnamento, e si adoperano al fine di organizzare tutti i tipi di controlli congiunti sulla base di accordi bilaterali.

#Art. 6   Controlli

Le Parti contraenti: (i) stabiliscono un meccanismo per il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di controllo del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, purché gli obiettivi di tali controlli coincidano; (ii) effettuano i controlli doganali secondo il principio della selezione sulla base della valutazione e della gestione del rischio; di norma non si procede a un controllo materiale delle merci se le informazioni richieste sulle stesse sono state fornite e se le merci sono contenute in un’unità di materiale rotabile, in un container, in un semirimorchio strada-rotaia o in un vagone adeguatamente chiusi e sigillati; (iii) effettuano controlli semplificati alle stazioni di frontiera (di scambio) e, nella misura del possibile, trasferiscono alcuni tipi di controlli alle stazioni di partenza e di destinazione; (iv) fatto salvo l’articolo 10 della Convenzione, l’articolo 4 dell’allegato 2, l’articolo 5 dell’allegato 3 e l’articolo 5 dell’allegato 4, effettuano ispezioni delle merci in transito solo nei casi in cui ciò sia giustificato dalle circostanze o dai rischi reali.

#Art. 7   Tempi di esecuzione
  1. Le Parti contraenti garantiscono il rispetto dei tempi specificati negli accordi bilaterali per le operazioni tecniche che comportano il ricevimento e il trasferimento dei treni nelle stazioni di frontiera (di scambio), compresi tutti i tipi di controlli, e si adoperano per ridurre tali tempi migliorando la tecnologia e le attrezzature impiegate. Le Parti contraenti si impegnano a ridurre il più possibile i tempi nei prossimi anni.
  2. Le Parti contraenti registrano i ritardi dei treni o dei vagoni nelle stazioni di frontiera (di scambio) e trasmettono le informazioni alle parti interessate, che effettuano un’analisi e propongono misure per ridurre i ritardi.
#Art. 8   Documentazione
  1. Le Parti contraenti provvedono affinché i documenti di spedizione e di accompagnamento siano correttamente formulati in conformità della normativa dei Paesi di importazione e di transito.
  2. Nelle relazioni reciproche le Parti contraenti si adoperano al fine di ridurre l’uso dei documenti cartacei e di semplificare le procedure di documentazione utilizzando sistemi elettronici per lo scambio delle informazioni contenute nelle lettere di vettura ferroviarie e nelle dichiarazioni doganali che accompagnano le merci, redatte in conformità della normativa delle Parti contraenti.
  3. Le Parti contraenti si adoperano al fine di fornire in anticipo alle autorità doganali le informazioni sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio) contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale. Il formato di tali informazioni nonché le modalità e i termini della loro trasmissione sono determinati dalle Parti contraenti.
#Art. 9   Utilizzo della lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS

Le Parti contraenti possono utilizzare la lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS, che allo stesso tempo può fungere da documento doganale, al posto di altri documenti di spedizione attualmente previsti dai trattati internazionali.Campo d’applicazione il 12 marzo 2019 **** | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | | | | | | | | | | | | | | | Albania | 28 dicembre | 2004 A | 28 marzo | 2005 | | Armenia | 8 dicembre | 1993 A | 8 marzo | 1994 | | Austria | 22 luglio | 1987 A | 22 ottobre | 1987 | | Azerbaigian | 8 maggio | 2000 A | 8 agosto | 2000 | | Belarus | 5 aprile | 1993 A | 5 luglio | 1993 | | Belgio | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | | Bulgaria | 27 febbraio | 1998 A | 27 maggio | 1998 | | Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | | Cipro^ | 1° luglio | 2002 A | 1° ottobre | 2002 | | Croazia | 20 maggio | 1994 S | 15 ottobre | 1985 | | Cuba | 15 aprile | 1992 A | 15 luglio | 1992 | | Danimarca | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Estonia | 4 marzo | 1996 A | 4 giugno | 1996 | | Finlandia | 8 agosto | 1985 A | 8 novembre | 1985 | | Francia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Georgia | 2 giugno | 1999 A | 2 settembre | 1999 | | Germania | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Giordania | 13 novembre | 2008 A | 13 febbraio | 2009 | | Grecia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Iran^ | 18 maggio | 2010 A | 18 agosto | 2010 | | Irlanda | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Italia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Kazakstan | 25 gennaio | 2005 A | 25 aprile | 2005 | | Kirghizistan | 2 aprile | 1998 A | 2 luglio | 1998 | | Laos | 29 settembre | 2008 A | 29 dicembre | 2008 | | Lesotho | 30 marzo | 1988 A | 30 giugno | 1988 | | Lettonia | 18 dicembre | 2003 A | 18 marzo | 2004 | | Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 dicembre | 2005 | | Lituania | 7 dicembre | 1995 A | 7 marzo | 1996 | | Lussemburgo | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 | | Marocco | 25 settembre | 2012 A | 25 dicembre | 2012 | | Moldova | 3 dicembre | 2008 A | 3 marzo | 2009 | | Mongolia | 2 novembre | 2007 A | 2 febbraio | 2008 | | Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | | Norvegia | 10 luglio | 1985 A | 15 ottobre | 1985 | | Paesi Bassi^a^ | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Aruba | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Curaçao | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Parte caraibica (Bonaire,     Sant’Eustachio e Saba) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Sint Maarten | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Polonia | 6 dicembre | 1996 A | 6 marzo | 1997 | | Portogallo | 10 novembre | 1987 A | 10 febbraio | 1988 | | Regno Unito | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Gibilterra | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Guernesey | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Jersey | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Man, Isola di | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Montserrat | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Romania | 10 novembre | 2000 A | 10 febbraio | 2001 | | Russia^
| 28 gennaio | 1986 S | 28 aprile | 1986 | | Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | | Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | | Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 | | Spagna | 2 luglio | 1984 A | 15 ottobre | 1985 | | Sudafrica | 24 febbraio | 1987 A | 24 maggio | 1987 | | Svezia | 15 luglio | 1985 A | 15 ottobre | 1985 | | Svizzera | 21 gennaio | 1986 | 21 aprile | 1986 | | Tagikistan | 28 dicembre | 2011 A | 28 marzo | 2012 | | Tunisia | 11 marzo | 2009 A | 11 giugno | 2009 | | Turchia | 21 marzo | 2006 A | 21 giugno | 2006 | | Turkmenistan | 27 novembre | 2016 A | 27 febbraio | 2017 | | Ucraina | 12 settembre | 2003 A | 12 dicembre | 2003 | | Ungheria^ | 26 gennaio | 1984 | 15 ottobre | 1985 | | Unione europea (UE) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 | | Uzbekistan | 27 novembre | 1996 A | 27 febbraio | 1997 | | | | | | | | * Riserve e dichiarazioni. [tab] Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna. | | a Al Regno in Europa. | DichiarazioneSvizzeraLa convenzione si applica pure al Principato del Liechtenstein, fintanto che resterà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.