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LeggeDiritto agrario, Diritto alimentare, Diritto farmaceutico, Diritto sanitario

0.631.112.136

RU 1967 1245; FF 1965 II 1125 ediz. ted. 1153 ediz. franc.

Traduzione

#Trattato
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein
nel territorio doganale svizzero

Conchiuso il 23 novembre 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1965
Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 settembre 1967
Entrato in vigore il 4 ottobre 1967

(Stato 3 settembre 1998)

#Parte prima   Annessione al territorio doganale e applicazione del diritto svizzero

#Capitolo 1   In generale

#Art. 1  

Il territorio del Comune di Büsingen am Hochrhein, in seguito chiamato Büsingen, enclave nel territorio svizzero ed escluso dal territorio doganale germanico, è annesso a quello svizzero, nonostante la sua appartenenza politica alla Repubblica federale di Germania.

#Art. 2  

(1). Con riserva degli ordinamenti particolari menzionati più avanti, son applicabili a Büsingen le prescrizioni legali ed amministrative svizzere (federali e cantonali) che concernono le seguenti materie:

  1. diritti doganali;
  2. importazione, esportazione e transito delle merci;
  3. in materia agricola:
  4. in materia d’igiene pubblica:
  5. misure economiche in previsione di un conflitto ed economia di guerra (approvvigionamento della popolazione in caso d’emergenza);
  6. controllo tecnico dei prodotti orologieri;
  7. imposta sulla cifra d’affari;
  8. imposizione fiscale sul tabacco;
  9. imposizione sulla birra e sulle altre bevande nella misura in cui la legislazione pertinente è di competenza, per i due Stati, del governo federale;
  10. bevande distillate (acquavite);
  11. imposte sugli oli di petrolio, altri oli minerali, gas naturale e quelle sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti derivati da altre materie prime;
  12. importazione, fornitura e uso personale di autoveicoli ai sensi della legge svizzera sull’imposizione degli autoveicoli;
  13. controllo del traffico dei metalli preziosi e dei prodotti in metalli preziosi;
  14. statistica del traffico delle merci attraverso la frontiera;
  15. materiale di propaganda sovversiva;
  16. coniazione di monete (anche in oro) che siano identiche o simili alle monete svizzere per conio, peso o misura.Non sono applicabili a Büsingen le prescrizioni legali e amministrative germaniche che concernono le suddette materie.

1. coltivazione dei cereali panificabili;

2. conservazione della campicoltura e adattamento della produzione alle possibilità di smercio, eccettuata la selezione delle piante, la produzione delle sementi e la bieticoltura;

3. allevamento del bestiame;

4. utilizzazione, ritiro e prezzo dei prodotti agricoli e facilitazioni diverse;

5. latte e latticini;

6. pollicoltura e commercio delle uova;

7. concimi e foraggi, sementi, prodotti per la protezione dei vegetali, erbicidi e altre materie ausiliarie dell’agricoltura;

8. protezione dei vegetali, esclusa la partecipazione dello Stato alle spese cagionate dalla grandine e da altri danni naturali;

9. sementi e piante forestali;

10. utilizzazione delle patate;

11. lotta contro le epizoozie;

12. riduzione del prezzo del carburante, a favore dell’agricoltura;

13. statistiche sull’agricoltura;

1. servizio sanitario frontaliero;

2. trasporto di cadaveri, eccettuato quello eseguito entro i limiti comunali;

3. medicinali e commercio dei medicamenti;

4. sieri e vaccini;

5. derivati dell’arsenico;

6. traffico di sostanze velenose;

7. stupefacenti;

8. prodotti alimentari ed oggetti d’uso e consumo;

9. assenzio e bevande con anice;

10. vino e mosto artificiale;

(2). Nella misura in cui il diritto svizzero, in virtù del capoverso 1, è applicabile e salvo le disposizioni contrarie menzionate più avanti, Büsingen è parificato al territorio di Sciaffusa e gode dello stesso statuto giuridico d’un Comune del Cantone di Sciaffusa.

(3). Nella misura in cui, giusta le prescrizioni legali ed amministrative svizzere applicabili in virtù del capoverso 1, l’applicazione di dette prescrizioni o la concessione di una autorizzazione è soggetta a condizioni giuridiche che gli abitanti di Büsingen non potevano adempiere, dette condizioni saranno considerate adempiute se così potevasi ritenere, secondo il diritto germanico, o se, giusta quest’ultimo, non potevano essere richieste.

(4). Nella misura in cui è applicabile in virtù del capoverso 1 e salvo le disposizioni contrarie menzionate più avanti, il diritto svizzero è eseguito dalle autorità svizzere. Le persone cui si riferisce il testo delle prescrizioni legali e amministrative svizzere applicabili a Büsingen oppure l’esecuzione delle medesime, sono parificate, per quanto concerne i rimedi giuridici e le istanze di ricorso, agli abitanti svizzeri del rimanente territorio doganale.

#Art. 3  

(1). I crediti che le autorità svizzere fanno valere verso gli abitanti di Büsingen, in virtù delle prescrizioni menzionate nell’articolo 2, capoverso 1, sono riscossi, a richiesta dell’autorità svizzera competente, dall’ufficio finanziario germanico, competente per Büsingen, applicando le disposizioni germaniche sulla riscossione dei crediti fiscali. (2). La legalità del sequestro di un oggetto per cui non esiste diritto di pegno doganale si fonda sulla decisione, passata in giudicato ed esecutiva dell’autorità svizzera competente. La competenza dell’autorità che emana la decisione, l’effetto giuridico e la forza esecutiva devono essere attestati, sulla decisione, da un’autorità svizzera che sarà designata giusta le disposizioni del Protocollo finale. (3). La decisione svizzera non soggiace alle autorità germaniche per un esame sostanziale. Tuttavia, se esse riscontrano delle inesattezze evidenti possono rimandarla all’autorità svizzera che prenderà una decisione definitiva ed obbligatoria circa la rettificazione. (4). Le opposizioni sollevate dal debitore contro il diritto al credito, sono esaminate dall’autorità svizzera competente, fuori dell’ambito della procedura d’esecuzione forzata. Perciò, tale procedura non è sospesa fino a quando l’autorità svizzera non autorizzi un non‑luogo a procedere. (5). Nella procedura d’esecuzione forzata o di fallimento, i crediti delle autorità svizzere indicati al capoverso 1, hanno lo stesso grado dei crediti analoghi delle autorità germaniche. (6). Se un abitante di Büsingen possiede beni in Svizzera, le autorità svizzere hanno la possibilità di avviare contro di lui una procedura di riscossione (d’esecuzione) anche in Svizzera, secondo il diritto svizzero. In tal caso il foro è Sciaffusa.

#Capitolo 2   Ordinamenti particolari

#Art. 4  

Qualora un oggetto, gravato da un diritto di pegno doganale svizzero, debba essere sequestrato ad un detentore che vi si opponga, il doganiere svizzero incaricato dell’esecuzione deve farsi accompagnare da un doganiere germanico incaricato di vigilare affinchè detto provvedimento non si scosti dallo scopo prefisso.

#Art. 5  

(1). Sono esenti dai diritti svizzeri d’entrata e d’uscita, dall’imposta sulla cifra d’affari, dalle restrizioni e dai divieti economici d’importazione e d’esportazione le seguenti merci, provenienti dal traffico germanico libero e trasportate dal territorio doganale germanico a Büsingen e da qui ricondotte nel territorio doganale germanico; 1. Le merci, ad eccezione dei prodotti alimentari, dei voluttuari e dei foraggi, di cui abbisognano in Büsingen le autorità germaniche federali circondariali e dei Land, nell’esercizio delle pubbliche funzioni; 2. I moduli ufficiali, le raccolte delle leggi e gli stampati necessari al Comune di Büsingen nell’esercizio delle pubbliche funzioni; 3. Il materiale didattico destinato alle scuole pubbliche, purchè prescritto come tale dalle autorità scolastiche germaniche; 4. Ogni altra merce, di cui il Comune di Büsingen abbisogni per esplicare le sue funzioni ufficiali e per la quale riceve un sussidio da parte di un ente di diritto pubblico germanico, esterno a Büsingen, oppure qualora debba procurarsi tale merce in territorio doganale germanico, per ordine dell’autorità di sorveglianza competente per Büsingen. (2). Sono esenti dai diritti d’entrata, dai divieti e dalle restrizioni d’ordine economico d’importazione, le merci trasportate per la vendita di pegni dalle autorità o dagli usceri di giustizia germanici di Büsingen in territorio doganale germanico e rimandate a Büsingen, non essendo state vendute. Gli eventuali diritti d’uscita svizzeri già riscossi saranno rifusi. Un certificato ufficiale deve attestare l’adempimento di queste condizioni.

#Art. 6  

L’autorità svizzera competente rilascia l’autorizzazione di vendita del latte a Büsingen, senza tener conto del fabbisogno.

#Art. 7  

L’istituzione e l’estensione di parchi e di fattorie avicole con più di 150 volatili adulti, sono subordinate a un’autorizzazione rilasciata dall’autorità svizzera competente. Detta autorizzazione non può essere negata, nè assoggettata a tasse se non per motivi di interesse pubblico e segnatamente quando l’istituzione o l’estensione pregiudichi il mercato svizzero.

#Art. 8  

La quantità di patate provenienti da Büsingen che può essere ritirata giusta la legislazione svizzera sull’alcool, relativa all’utilizzazione delle patate eccedenti, non può superare quella delle patate provenienti dai Comuni del Cantone di Sciaffusa, con analoghe condizioni di produzione. Le autorità svizzere competenti sono autorizzate a stabilire un limite adeguato.

#Art. 9  

La concessione dell’autorizzazione per la fabbricazione di medicine, sieri e vaccini fuori delle farmacie, è disciplinata esclusivamente dal diritto germanico. Il commercio al minuto di medicine fuori delle farmacie, è invece retto dal diritto germanico, solo quando le sue disposizioni sono più severe di quelle svizzere.

#Art. 10  

Per quanto concerne la legislazione svizzera sugli stupefacenti, le persone autorizzate ad esercitare una professione a Büsingen, conformemente al diritto germanico, sono parificate a quelle autorizzate, conformemente al diritto svizzero.

#Art. 11  

(1). Gli abitanti di Büsingen, disponenti di materie da distillazione, possono ottenere, a loro uso, l’acquavite dalle distillerie concessionarie svizzere, che lavorano per conto di terzi, solamente se hanno pagato i diritti stabiliti dalla Regìa degli alcool. (2). Al produttore, tenutario di un’azienda agricola, che fa distillare solamente le materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico, è assegnato, per il fabbisogno della propria economia domestica e dell’azienda, un quantitativo di dieci litri di acquavite (venti se l’azienda è importante) da dedurre dalla somma dei diritti esigibili. (3). L’ufficio di vigilanza sulle distillerie della città di Sciaffusa esercita a Büsingen le funzioni dell’ufficio locale di vigilanza sulle distillerie.

#Art. 12  

Le persone domiciliate in Svizzera non sono autorizzate ad acquistare a Büsingen le armi per cui è richiesto il permesso d’acquisto, anche se dispongono di quest’ultimo. Tali armi non possono essere loro consegnate.

#Art. 13  

L’autorizzazione di fabbricare polveri ed esplosivi che non soggiaciono alle disposizioni della legge sul controllo delle armi da guerra è concessa a Büsingen soltanto per l’approvvigionamento del fabbisogno locale. L’autorizzazione di vendita vale unicamente per lo smercio dei prodotti utilizzati a Büsingen.

#Art. 14  

(1). Un’infrazione nelle materie elencate all’articolo 2, capoverso 1, è giudicata secondo il diritto svizzero anche se il fatto costituisce una fattispecie determinante del Codice penale svizzero; essa è unicamente punibile secondo il diritto svizzero anche se simultaneamente costituisse un reato giusta il Codice penale germanico. (2). Per la determinazione di una pena complessiva, le sentenze svizzere e germaniche sono parificate. Le autorità svizzere sono incaricate dell’esecuzione delle pene pronunciate dai tribunali svizzeri e le autorità germaniche curano l’esecuzione di quelle comminate dai tribunali germanici. Tuttavia, nello Stato in cui ha luogo da ultimo l’esecuzione, può essere eseguito solamente il resto della pena risultante dalla condanna complessiva; in questa misura, una pena che è stata sospesa con la condizionale o dalla quale il condannato è stato liberato condizionalmente è parificata alla pena eseguita.

#Art. 15  

(1). Le azioni di perseguimento penale condotte dalle autorità svizzere a Büsingen sono disciplinate dalle seguenti disposizioni particolari:

  1. la persona fermata, presunta colpevole di un reato, deve comparire davanti al giudice di Sciaffusa, competente ad emanare gli ordini di arresto, al più tardi il giorno dopo il suo arresto; il giudice deve comunicarle i motivi dell’arresto, interrogarla, darle occasione di proporre eccezioni ed emanare poi, senza indugio, un ordine di arresto scritto e motivato oppure ordinarne la liberazione. Conformemente alla procedura penale del Cantone di Sciaffusa, al Tribunale d’appello può essere presentato un ricorso contro l’arresto o il diniego del rilascio in libertà.
  2. la perquisizione di un appartamento può essere ordinata solamente dal giudice competente, conformemente al diritto di Sciaffusa; in caso di imminente pericolo, un appartamento può essere perquisito dal funzionario competente anche se privo del mandato giudiziario.
  3. qualora l’istruttoria non spetti alle autorità giudiziarie, un funzionario d’istruzione può consultare le carte ed i libri commerciali solamente se gli è stato legalmente attribuito uno speciale diritto, oppure con il consenso del proprietario. A richiesta di quest’ultimo, il funzionario dovrà porre in busta le carte e i libri commerciali il cui esame gli sembrerà appropriato, sigillarla ufficialmente alla presenza del proprietario o del suo rappresentante e consegnarla al giudice competente secondo il diritto di Sciaffusa. Questi dovrà trasmettere all’autorità incaricata dell’istruttoria le carte e i libri commerciali necessari allo sviluppo dell’inchiesta oppure comunicarle il contenuto, purchè ragioni legali non vi si oppongano;
  4. il funzionario svizzero competente che desideri confiscare, senza il consenso del proprietario, un oggetto già sequestrato o che debba esserlo, deve farsi accompagnare da un funzionario germanico che vigila affinchè tale provvedimento non abbia a scostarsi dallo scopo prefisso.

La decisione giudiziaria di procedere all’arresto o di mantenerlo deve essere comunicata al più presto a un parente o ad una persona di fiducia del fermato. L’arresto di un cittadino germanico deve essere comunicato entro 24 ore al «Landratsamt» di Costanza;

Un funzionario germanico dev’essere presente ad ogni perquisizione di appartamento e vigilare affinchè tale provvedimento non abbia a scostarsi dallo scopo prefisso;

(2). Qualora il funzionario germanico, chiamato in virtù del capoverso 1, lettere b o d, ritenga che il provvedimento preso dal funzionario svizzero si scosti dallo scopo prefisso, la vertenza sarà risolta dal giudice istruttore di Sciaffusa, d’intesa con il «Landrat» di Costanza. In attesa di tale decisione, gli oggetti sequestrati devono essere depositati presso il Municipio di Büsingen.

(3). Ove, conformemente al diritto svizzero, una decisione penale dell’amministrazione possa essere impugnata solamente per via di ricorso amministrativo, l’interessato, se abita a Büsingen e ivi abbia commesso l’infrazione, ha il diritto di fare opposizione alla decisione amministrativa, conformemente agli articoli 300 e seguenti della legge federale sulla procedura penale, chiedendo il rinvio a giudizio; in tal caso, il foro giudiziario è costituito presso il tribunale competente di Sciaffusa.

(4). Quanto alla riparazione di danni subiti a torto, sono applicabili, come in Svizzera, le pertinenti disposizioni del diritto svizzero.

#Seconda parte
Transito di confine; disciplinamento della polizia degli stranieri,
del lavoro e dell’esercizio di un’attività industriale o commerciale

#Art. 16  

(1). Per il transito di confine fra Büsingen e la Svizzera, i cittadini germanici e svizzeri non devono presentare documenti. Non vi è controllo al confine. (2). Rimane riservato il diritto di procedere a controlli di polizia.

#Art. 17  

(1). I cittadini germanici che adempiono le condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, non vengono sottoposti alla vigilanza sanitaria al confine svizzero qualora lavorino nel territorio svizzero definito all’articolo 19. Lo stesso vale per i cittadini germanici che, a scopo di lavoro, si recano a Büsingen dal rimanente territorio della Repubblica federale di Germania. (2). I cittadini germanici domiciliati a Büsingen sono parificati ai cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, per quanto concerne la vigilanza sanitaria al confine germano‑svizzero.

#Art. 18  

I cittadini di Paesi terzi, che devono possedere un’apposita autorizzazione per soggiornare sul territorio della Repubblica federale di Germania, devono chiedere un’autorizzazione supplementare per soggiornare a Büsingen. Questa è rilasciata dal «Landratsamt» di Costanza, dopo aver consultato le autorità svizzere competenti.

#Art. 19  

(1). Le facilitazioni previste nel presente Trattato in materia di polizia degli stranieri, di lavoro e per l’esercizio di un’attività industriale o commerciale sono concesse a cittadini germanici, purchè soddisfino i presupposti seguenti, nel Cantone di Sciaffusa e in alcune regioni, menzionate nell’allegato, dei Cantoni di Turgovia e Zurigo:

  1. le facilitazioni sono concesse a tutti i cittadini germanici che, dal 1° gennaio 1963 in poi e senza interruzioni, siano stati domiciliati e abbiano soggiornato a Büsingen;
  2. ai cittadini germanici che hanno preso o prenderanno il domicilio a Büsingen e che qui soggiornano o soggiorneranno a contare dal 1° gennaio 1963, saranno concesse le facilitazioni dopo un periodo di soggiorno ininterrotto di dieci anni. Qualora un cittadino germanico traslochi direttamente a Büsingen, dal territorio svizzero delimitato dalla prima frase del presente capoverso, la durata del soggiorno ininterrotto in questo territorio è dedotta dal periodo di attesa, purchè non sia stato espulso dal territorio svizzero per ragioni concernenti la polizia degli stranieri oppure abbia adempiute le condizioni di un tale provvedimento, al momento della sua partenza dalla Svizzera;
  3. il soggiorno non viene considerato interrotto, in caso di assenze dovute a motivi passeggeri, come studi, formazione professionale, o servizio militare, ecc.
  4. i cittadini germanici, i loro coniugi e i figli minorenni (compresi i figli elettivi o adottivi) che convivono nella comunione domestica, potranno usufruire immediatamente delle facilitazioni qualora abbiano il domicilio o soggiornino a Büsingen per:

1. vivere in unione coniugale con un cittadino germanico domiciliato a Büsingen;

2. stabilirsi in una proprietà ereditata;

3. dirigere, a scopo lucrativo, un’azienda lasciatagli od ereditata da un parente domiciliato a Büsingen;

4. acquistare e dirigere, a scopo lucrativo un’azienda di un cittadino germanico beneficiante delle facilitazioni di cui alle lettere a e b, il quale non può più occuparsene per ragioni private e purchè non abbia respinto un’offerta equivalente di un cittadino germanico fruente delle stesse facilitazioni.

Ove una persona si stabilisca per ragioni familiari non indicate nei numeri 1 a 3, la possibilità di concedere le facilitazioni immediatamente oppure innanzi la scadenza del periodo di attesa sarà esaminata benevolmente.

(2). I cittadini svizzeri potranno godere a Büsingen di queste facilitazioni, se sono domiciliati o soggiornano nel territorio svizzero definito nel capoverso 1. Le disposizioni del capoverso 1, lettere da a a d, sono applicate per analogia, poichè in tale caso il territorio svizzero definito indetto capoverso sostituisce il territorio di Büsingen.

#Art. 20  

(1) a. I cittadini germanici che adempiono le condizioni giusta l’articolo 19, capoverso 1, ricevono, a richiesta, l’autorizzazione della polizia degli stranieri per esercitare un’attività lucrativa sul territorio svizzero di cui all’articolo 19, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Fanno eccezione le professioni riservate per legge ai cittadini svizzeri;

  1. agli stessi è permesso, nella misura in cui è concesso ai cittadini svizzeri, di compiere qualsiasi tirocinio professionale, che non sia riservato per legge solamente ai cittadini svizzeri e a questo scopo ricevono la necessaria autorizzazione della polizia degli stranieri;
  2. nell’ambito della loro situazione particolare, i cittadini germanici possono ricorrere ai servizi ufficiali di collocamento come i cittadini svizzeri, ancorchè non sia loro tolta la possibilità di cercarsi direttamente un impiego.
  3. la concessione o il rinnovo dell’autorizzazione al lavoro possono essere negati o revocati quando:

(2). I cittadini svizzeri che adempiono le condizioni dell’articolo 19, capoverso 2, godono, per l’esercizio d’una attività dipendente a Büsingen, delle facilitazioni concesse ai cittadini germanici, domiciliati e soggiornanti a Büsingen, alle condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, per quanto concerne l’esercizio di un’analoga attività in Svizzera. Fanno eccezione le professioni riservate per legge ai cittadini germanici. (3) a. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni. A richiesta dell’interessato, può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo analogo;

1. secondo il diritto svizzero o, per quanto concerne i frontalieri svizzeri a Büsingen, secondo il diritto tedesco, sono adempiute le condizioni d’espulsione o concernenti il divieto d’entrata;

2. l’autorizzazione è stata fraudolentemente ottenuta mediante dichiarazioni false circa le cause determinanti l’autorizzazione.

#Art. 21  

(1). I lavoratori domiciliati a Büsingen ed occupati in Svizzera sono parificati ai lavoratori domiciliati in Svizzera, per quanto riguarda gli assegni familiari previsti dalle leggi federali e cantonali. (2). I lavoratori domiciliati in Svizzera ed occupati a Büsingen sono parificati ai lavoratori domiciliati a Büsingen, per quanto riguarda le prestazioni previste dalla legislazione germanica sugli assegni per i figli.

#Art. 22  

(1) a. I cittadini germanici esercitanti a Büsingen un’attività indipendente e debitamente autorizzata, a scopo lucrativo, i quali adempiono le condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, ricevono, a richiesta, una autorizzazione della polizia degli stranieri per esercitare, sul territorio svizzero definito all’articolo 19, la loro attività alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, senza dover motivare un domicilio industriale. Fanno eccezione le attività riservate per legge ai cittadini svizzeri;

  1. i lavoratori e i loro congiunti, occupati nell’azienda, ricevono, semprechè soddisfino le condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, ugualmente un’autorizzazione. Se tali condizioni non sono adempiute, l’autorizzazione può essere parimente concessa, purchè non vi si oppongano motivi gravi;
  2. è parificata all’esercizio di un’attività indipendente, l’attività delle persone giuridiche, delle società commerciali e delle altre società, delle società cooperative e delle altre associazioni con sede a Büsingen, nelle quali le persone che soddisfano le condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, hanno un interesse proponderante;
  3. l’autorizzazione di cui alle lettere a a e sarà concessa per cinque anni. A richiesta dell’interessato, può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo analogo;
  4. l’autorizzazione di cui alle lettere a a e, può essere negata o revocata qualora si abusi della posizione particolare di Büsingen.
  5. i lavoratori e i loro congiunti occupati nell’azienda, sempre che soddisfino le condizioni dell’articolo 19, capoverso 2, ricevono un’autorizzazione di lavoro. Se tali condizioni non sono adempiute, l’autorizzazione può essere parimente concessa purchè non vi si oppongano motivi gravi;
  6. è parificata all’esercizio di un’attività indipendente l’attività delle persone giuridiche, delle società commerciali e delle altre società, delle società cooperative e delle altre associazioni con sede nel territorio svizzero definito nell’articolo 19, nelle quali le persone che soddisfano le condizioni dell’articolo 19, capoverso 2, hanno un interesse preponderante;
  7. la comunicazione di cui alla lettera a autorizza ad esercitare per cinque anni un’attività industriale senza che un’autorizzazione speciale sia rilasciata a questo scopo. Se, alla scadenza del quinquennio, l’attività a Büsingen deve essere continuata, occorre ripetere la comunicazione;
  8. l’esercizio di un’attività indipendente può essere vietato qualora si abusi delle facilitazioni accordate.

(2) a. I cittadini svizzeri esercitanti nel territorio definito all’articolo 19, un’attività indipendente e debitamente autorizzata, a scopo lucrativo, i quali adempiono le condizioni dell’articolo 19, capoverso 2, possono esercitare la loro attività a Büsingen, alle stesse condizioni dei cittadini germanici, senza dover motivare un domicilio industriale. L’inizio dell’attività deve essere comunicata al sindaco di Büsingen. Fanno eccezione le attività riservate per legge ai cittadini germanici;

#Art. 23  

(1). I veicoli a motore e i rimorchi stazionati a Büsingen portano targhe germaniche con un contrassegno speciale indicante lo stazionamento a Büsingen. L’autorità germanica competente per l’ammissione dei veicoli informa il direttore del circondario doganale di Sciaffusa ogniqualvolta è ammesso un tale veicolo. (2). I veicoli a motore e i rimorchi stazionati a Büsingen sono parificati a quelli svizzeri quanto al traffico in provenienza, in direzione e nell’interno della Svizzera. Ai veicoli a motore e ai rimorchi stazionati a Büsingen e adibiti al trasporto regolare di viaggiatori e di beni appartenenti a persone che adempiono le condizioni dell’articolo 19, capoverso 1, è concessa, per il traffico in Svizzera, un’autorizzazione delle autorità competenti del Cantone di Sciaffusa. Questa autorizzazione può essere negata qualora il numero di tali veicoli a Büsingen aumenti sproporzionatamente o quando si abusi della situazione privilegiata di Büsingen. (3). Semprechè non sia stato stabilito altrimenti, le convenzioni germano‑svizzere, presenti e future, sul traffico frontaliero delle persone e dei beni non saranno applicate ai trasporti tra la Repubblica federale di Germania e Büsingen, sui percorsi Büsingen – Neudörflingen – Randegg e Büsingen – Dörflingen/Loog – Gailingen, come anche sul Reno, eccettuate le disposizioni concernenti il traffico di linea, compreso il traffico pendolare.

#Parte terza   Perseguimenti contro le infrazioni nelle materie non comprese nell’articolo 2; assistenza giudiziaria

#Art. 24  

(1). La giurisdizione penale degli Stati contraenti rimane di principio immutata, segnatamente per i reati commessi nel proprio territorio. (2). Per gli atti commessi a Büsingen da un abitante della Svizzera e punibili giusta il diritto germanico, il diritto penale svizzero, nel caso di un perseguimento penale in Svizzera, è applicabile in sostituzione, purchè già non lo sia direttamente. (3). Per gli atti commessi in Svizzera da un abitante di Büsingen e punibili giusta il diritto svizzero, il diritto penale germanico, nel caso di un perseguimento nella Repubblica federale di Germania, è applicabile in sostituzione, purchè già non lo sia direttamente. (4). Per gli atti commessi nella Repubblica federale di Germania da un abitante di Büsingen di nazionalità svizzera e punibili giusta il diritto germanico, il diritto penale svizzero, nel caso di un perseguimento in Svizzera, è applicabile in sostituzione, purchè già non lo sia direttamente. (5). Per gli atti commessi nella Repubblica federale di Germania da un cittadino svizzero e punibili giusta il diritto germanico, il diritto penale svizzero, nel caso di un perseguimento in Svizzera e se l’imputato, pur non essendo abitante di Büsingen, ivi è stato arrestato, è applicabile in sostituzione, purchè già non lo sia direttamente. (6). I reati militari, fiscali o politici non sono contemplati dai capoversi 2 a 5.

#Art. 25  

(1). Nella misura in cui, giusta l’articolo 24, il diritto penale di uno Stato contraente è applicabile in sostituzione di quello dell’altro Stato, il primo Stato deve, a richiesta del secondo Stato, perseguire i reati commessi sul territorio di quest’ultimo giusta le disposizioni delle sue leggi, qualora l’agente risieda permanentemente nel territorio dello Stato richiesto, non si sottometta alla giurisdizione penale dello Stato richiedente oppure non sia consegnato per estradizione. (2). Nella misura in cui, giusta l’articolo 24, il diritto penale svizzero è applicabile in sostituzione di quello germanico, la Svizzera deve perseguire un cittadino svizzero che non abbia simultaneamente la nazionalità germanica anche se l’imputato soggiorni a Büsingen. In tal caso, non deve essere presentata una domanda formale per l’assunzione del perseguimento. (3). Qualora l’imputato sia un abitante di Büsingen di nazionalità svizzera e non abbia contemporaneamente la nazionalità germanica, la Repubblica federale di Germania non è tenuta a perseguirlo penalmente, giusta il capoverso 1, se non è stata comminata unicamente una pena pecuniaria o una multa. (4). La richiesta deve essere corredata di certificati originali o di copie certificate conformi, di eventuali elementi di prova, di un’esposizione dei fatti come anche di una copia delle disposizioni legali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente. (5). La richiesta può essere indirizzata direttamente dall’autorità incaricata del perseguimento penale di uno Stato contraente a quella dell’altro Stato. Se l’autorità a cui è fatta richiesta non è competente, essa trasmette la richiesta all’istanza competente e ne informa l’autorità richiedente. (6). L’autorità a cui è fatta richiesta informa, il più presto possibile, l’autorità richiedente circa le misure prese e le trasmette, al momento opportuno, l’originale o una copia certificata conforme della decisione definitiva. Al termine della procedura, gli oggetti inviati saranno restituiti alla autorità richiedente, purchè essa non vi rinunci. (7). Le decisioni di uno Stato contraente prese in sostituzione di quelle dell’altro Stato, giusta l’articolo 24, capoversi 2 a 5, sono parificate alle decisioni di quest’ultimo Stato. L’articolo 14, capoverso 2, è applicabile per analogia. (8). Le spese d’una procedura avviata giusta le disposizioni di quest’articolo non vengono rimborsate.

#Art. 26  

(1). Se un teste, abitante a Büsingen, non ottempera alla citazione emessa, in buona e debita forma, dall’autorità svizzera competente, nell’ambito di una procedura avviata giusta le disposizioni della presente parte, la suddetta autorità può chiedere all’«Amtsgericht» competente per Büsingen di ordinare i provvedimenti che s’impongono secondo la procedura penale germanica. Se l’«Amtsgericht» ordina che il testimonio venga condotto davanti all’autorità svizzera, esso deve provvedere affinchè sia consegnato alla suddetta autorità. (2). Qualunque sia la sua nazionalità, nessun teste o perito che, nel quadro di una procedura avviata giusta le disposizioni della presente parte, sia comparso, per citazione, davanti alle autorità svizzere, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto a restrizioni della sua libertà da parte di quest’ultime, per atti, condanne o altre ragioni anteriori alla sua partenza dal territorio germanico. (3). La protezione accordata giusta il capoverso 2 è tolta tre giorni dopo che il testimonio o il perito sia stato congedato dall’autorità svizzera, purchè abbia avuto la possibilità di lasciare il territorio svizzero.

#Art. 27  

(1). Gli abitanti svizzeri che non possiedono simultaneamente la nazionalità germanica, i quali, per aver commesso un reato non politico a Büsingen e punibile secondo il diritto germanico, sono stati arrestati da funzionari germanici, devono essere consegnati alle autorità svizzere; quest’ultime vanno informate per scritto sui fatti che hanno motivato l’arresto. (2). Le persone che non possiedono la nazionalità germanica possono essere arrestate e condotte in territorio svizzero da parte della polizia del Cantone di Sciaffusa, in virtù di un ordine d’arresto emanato dalle autorità svizzere competenti per un reato non politico e punibile anche giusta il diritto germanico. In tale caso, la polizia svizzera deve farsi accompagnare da un funzionario germanico che vigila affinchè siano rispettate le condizioni stabilite dal presente Trattato.

#Art. 28  

(1). Qualora sia stato avviato un perseguimento dalle autorità competenti di uno Stato contraente per un atto di cui all’articolo 24, capoversi 2 a 5, le autorità dell’altro Stato devono astenersi da ogni ulteriore perseguimento od esecuzione contro lo stesso agente, e per lo stesso fatto a. se, per motivi materiali, la procedura è stata sospesa con decisione di non luogo a procedere avente effetto di cosa giudicata o l’apertura del dibattimento è stata negata con effetto di cosa giudicata;

  1. se l’agente è stato assolto con decisione avente effetto di cosa giudicata;
  2. se la sanzione pronunciata è stata eseguita, condonata o si è prescritta;
  3. se l’esecuzione della sanzione è stata differita (sospesa durante un periodo di prova) o se l’agente ha beneficiato di una libertà condizionale.

(2). Se un agente, dopo essere stato condannato, nel territorio di uno Stato contraente, con una sentenza passata in giudicato, ed aver scontato o pagato parzialmente la pena, è nuovamente condannato nell’altro Stato per lo stesso atto, la pena scontata in virtù della prima sentenza dev’essere dedotta dalla condanna che sarà pronunciata. Analogo procedimento sarà adottato per altre sanzioni.

#Art. 29  

Le persone che non sono cittadini Svizzeri e che sono state arrestate dalle autorità germaniche per un atto punibile giusta il diritto germanico o in virtù di un mandato di comparizione oppure di un ordine d’arresto germanici, possono essere trasportate dai funzionari germanici attraverso il territorio svizzero, sulla strada che collega Büsingen a Gailingen. Non sono considerati cittadini svizzeri ai sensi della presente disposizione le persone che oltre alla nazionalità germanica posseggono quella svizzera.

#Art. 30  

Le domande d’assistenza giuridica o ufficiale presentate dalle autorità competenti di uno Stato contraente ed eseguibili giusta le disposizioni dell’articolo 25, devono essere trattate dalle autorità dell’altro Stato contraente come se fossero state presentate dalle proprie autorità corrispondenti.

#Parte quarta   Diritti e obblighi particolari delle autorità e dei loro membri

#Art. 31  

(1). I funzionari svizzeri occupati a Büsingen, giusta le disposizioni del presente Trattato, sono autorizzati ad indossare la loro uniforme ed a recare il loro equipaggiamento ufficiale (armi, munizioni, veicoli, apparecchi di trasmissione e cani) purchè lo esigano motivi di servizio. (2). La permanenza a Büsingen deve essere limitata al tempo necessario per lo svolgimento della loro funzione ufficiale. (3). L’attestato di servizio vale come documento per il passaggio del confine e per lo svolgimento di funzioni ufficiali a Büsingen. (4). I funzionari svizzeri in uniforme e armati che si trovano contemporaneamente a Büsingen non devono essere più di dieci.

#Art. 32  

(1). I funzionari germanici che devono svolgere una funzione ufficiale a Büsingen sono autorizzati a percorrere le tratte Büsingen ‑Neudörflingen ‑ Randegg e Büsingen ‑ Dörflingen/Loog ‑ Gailingen per recarsi a Büsingen, soli o in un gruppo di dieci al massimo. (2). In tal caso essi sono autorizzati ad indossare la loro uniforme e a recare il loro equipaggiamento di servizio (armi, munizioni, veicoli, apparecchi di trasmissione e cani) purchè motivi di servizio lo esigano. (3). Essi devono astenersi da ogni funzione ufficiale sul territorio svizzero. Resta riservato l’articolo 29. (4). La permanenza sul territorio svizzero deve essere limitata al tempo necessario per attraversarlo. (5). L’attestato di servizio vale come documento per il passaggio del confine. (6). Su un determinato tragitto non possono trovarsi contemporaneamente più di dieci funzionari germanici in uniforme ed armati. (7). Gli agenti esecutivi germanici in uniforme che si trovano contemporaneamente a Büsingen non devono esser più di tre per ogni 100 abitanti.

#Art. 33  

Le autorità di ogni Stato contraente accordano ai funzionari dell’altro Stato, durante lo svolgimento delle funzioni sul loro territorio nell’ambito del presente Trattato, la stessa protezione ed assistenza riservata ai loro funzionari corrispondenti.

#Art. 34  

Per quanto concerne la procedura penale avviata nell’ambito del presente Trattato, le disposizioni penali di uno Stato contraente sono applicabili anche ai reati contro le istituzioni o i provvedimenti corrispondenti dell’autorità pubblica o d’assistenza giudiziaria dell’altro Stato o contro i suoi funzionari, purchè quest’ultimi abbiano agito nell’ambito della loro competenza, giusta le disposizioni del presente Trattato. L’articolo 28 è applicabile per analogia.

#Art. 35  

(1). I cittadini di uno Stato contraente sono parificati a quelli dell’altro Stato, per quanto concerne le pretese per danni risultanti dagli atti ufficiali eseguiti in applicazione del presente Trattato e la presentazione dei reclami. (2). La responsabilità per i danni causati dai funzionari di uno Stato contraente durante lo svolgimento delle loro funzioni nel territorio dell’altro Stato, è determinata come se l’atto o l’omissione pregiudizievole avvenisse nel luogo di servizio di detti funzionari.

#Art. 36  

Semprechè svolgano un perseguimento amministrativo o penale, in virtù del presente Trattato, le autorità svizzere hanno anche la possibilità di trasmettere validamente ogni atto del perseguimento, il cui contenuto è ammesso dal diritto svizzero, mediante le poste federali germaniche di Büsingen.

#Art. 37  

La corrispondenza fra le autorità svizzere e germaniche, purchè concerna l’applicazione del presente Trattato e non questioni politiche nè fondamentali, può essere avviata direttamente, senza far uso della via diplomatica.

#Art. 38  

Chiunque, ufficialmente o professionalmente, abbia collaborato o collabori a un perseguimento intentato giusta il presente Trattato, deve mantenere il segreto su documenti, fatti e circostanze di cui è stato od è informato durante o a cagione di detto perseguimento, conformemente al diritto del suo Stato d’origine.

#Parte quinta   Disposizioni finali

#Art. 39  

Il diritto degli Stati contraenti di vietare, giusta le leggi vigenti, il transito di confine e la permanenza. mediante divieti personali d’entrata e di soggiorno, resta immutato.

#Art. 40  

Per quanto concerne la validità delle disposizioni legali svizzere applicabili a Büsingen in virtù dell’articolo 2, capoverso 1, è determinante la pubblicazione nellaRac colta delle leggi federali e nellaRaccolta delle leggi del Cantone di Sciaffusa . Questa pubblicazione vale come promulgazione ai sensi del diritto germanico. Le raccolte delle leggi summenzionate saranno inviate dalla Cancelleria federale svizzera e dalla Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa al Comune di Büsingen am Hochrhein come anche alle loro autorità.

#Art. 41  

(1). Gli Stati contraenti nominano una Commissione mista germano‑svizzera che avrà il compito di:

  1. studiare i problemi che possono sorgere con l’applicazione del presente Trattato;
  2. sottoporre proposte ai due Governi, comprese quelle concernenti eventuali modificazioni del presente Trattato;
  3. proporre alle autorità competenti provvedimenti idonei ad eliminare le difficoltà.

(2). La Commissione è composta di cinque membri svizzeri e di cinque germanici che potranno valersi della collaborazione di periti. Il Governo di ogni Stato contraente designa come presidente uno dei membri della sua delegazione. Ogni presidente può, con un’istanza presentata al presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione a una seduta che deve aver luogo non più tardi di un mese dalla data di ricevimento dell’istanza.

(3). La Commissione può stabilire un regolamento interno.

#Art. 42  

Con l’entrata in vigore del presente Trattato, è abrogata la convenzione fra la Svizzera e l’Impero Germanico concernente il Comune badese di Büsingen, del 21 settembre 1895.

#Art. 43  

Il presente Trattato è ugualmente applicabile al «Land» Berlino, a condizione che il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nei tre mesi che seguono la data della sua entrata in vigore.

#Art. 44  

(1). Il presente Trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, se possibile, a Berna. (2). Il presente Trattato entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. (3). Il presente Trattato è inizialmente conchiuso per la durata di 12 anni. Allo scadere di questo termine, resterà indefinitivamente in vigore; ogni Stato contraente ha però il diritto di disdirlo, mediante preavviso di due anni.

In fede di che , i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Friburgo in Brisgovia, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 23 novembre 1964.| Per la
Confederazione Svizzera: Bindschedler | Per la
Repubblica federale di Germania: G. v. Haeften | | --- | --- |

Protocollo finaleAll’atto di sottoscrivere il Trattato conchiuso fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, i plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le seguenti dichiarazioni concordanti e costituenti parte integrante del Trattato:1.  Definizioni:Nell’ambito del presente Trattato si intende per:a.  «Autorità»: le autorità e istituzioni dell’amministrazione pubblica e di giustizia come anche gli organismi che, pur non facendo parte dell’amministrazione, svolgono funzioni pubbliche;b.  «Funzionari»: le persone incaricate di svolgere una funzione pubblica nell’ambito dell’amministrazione o della giustizia;c.  Autorità o funzionari «di uno Stato contraente»: le autorità e i funzionari dipendenti dallo Stato federale, dai «Land», dai Cantoni, dai distretti, dai circondari e dai Comuni come anche gli organismi, di cui alla lettera a, che hanno sede in uno Stato contraente e i membri di detti organismi.2. Ad articolo 2, capoverso 1, lettera n:Questa disposizione non esclude la legislazione germanica sulla protezione dello Stato nè la sua applicazione da parte delle autorità germaniche. Qualora il materiale di propaganda sia rivolto esclusivamente contro la Confederazione Svizzera, interverranno solamente le autorità svizzere.3.  Ad articolo 3, capoverso 2:Per quanto concerne il sequestro di oggetti per cui non esiste diritto di pegno doganale, sarà consegnato, all’entrata in vigore del presente Trattato, un elenco delle autorità svizzere competenti per emettere gli attestati.4.  Ad articolo 19, capoverso 1, lettera d, numero 4:La realizzazione per via d’esecuzione forzata o di fallimento è parificata a una cessione per motivi privati.5.  Ad articolo 22:a.  un interesse economico è preponderante giusta il capoverso 1, lettera c e 2, lettera c, quando: aa. nelle società di persone e società cooperative, le persone privilegiate ai sensi dell’articolo 19 costituiscono la maggioranza dei membri; bb. nelle società con capitali la maggioranza delle parti appartiene a persone privilegiate ai sensi dell’articolo 19.Tuttavia, un interesse economico non è preponderante quando in un’associazione compresa nelle disposizioni delle lettere aa e bb, esercitano un’influenza determinante persone che non godono delle facilitazioni previste nell’articolo 19;b.  si intende che l’espressione «alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri» (capoverso 1, lettera a) e «alle stesse condizioni dei cittadini germanici» (capoverso 2, lettera a) non concerne i provvedimenti relativi all’ammissione ma unicamente quelli derivanti dall’esercizio d’una attività indipendente.6.  Ad articolo 40:a.  con l’entrata in vigore del presente Trattato, il Dipartimento politico federaleinvierà al Ministero degli affari esteri, per informazioni, un elenco dei provvedimenti legali, applicabili secondo le disposizioni del presente Atto, che dovranno essere eseguiti a Büsingen dopo l’entrata in vigore del presente Trattato. Un’analoga comunicazione verrà eseguita per quanto concerne i provvedimenti legali svizzeri che entreranno in vigore più tardi;b.  a richiesta, il Dipartimento politico federaleinformerà, in ogni momento, il Comune di Büsingen am Hochrhein quando è applicabile a Büsingen un determinato provvedimento legale, federale o cantonale.7.  Igiene pubblica: [tab] a.  lotta contro le epidemie:Le persone che hanno l’obbligo di dichiarazione, devono fare le dichiarazioni obbligatorie, secondo l’ordinamento germanico, anche alle autorità competenti di Sciaffusa. I medici svizzeri che esercitano la professione a Büsingen devono far pervenire all’ufficio sanitario dello Stato a Costanza una copia delle loro dichiarazioni;b.  …8.  Regolamento delle arti e mestieri:a.  con riserva delle materie di cui all’articolo 2, capoverso 1, saranno applicati a Büsingen i provvedimenti legali vigenti nella Repubblica federale di Germania, concernenti il controllo delle armi da guerra;b.  la fabbricazione a Büsingen di polveri ed esplosivi subordinati alla legislazione sul controllo delle armi da guerra non sarà autorizzata, a meno che il Dipartimento politico federaledichiari di non opporsi alla concessione di tale autorizzazione.9.  Diritti di bollo:Qualora, mediante provvedimenti legislativi, in uno Stato contraente, l’imposizione fiscale sia modificata in modo tale da provocare, nei rapporti fra Büsingen e la Svizzera, un’alterazione delle condizioni di competitività cagionante notevoli svantaggi economici per uno dei due territori, oppure se lo statuto di Büsingen sia abusivamente usato per eludere il fisco, i due Governi si dichiarano disposti ad avviare trattative per eliminare gli inconvenienti e le possibilità di elusione fiscale. Ciò non vale per le imposte di cui all’articolo 2 del presente Trattato o agli accordi vigenti fra i due Stati, per evitare la doppia imposizione.10.  Protezione delle piante forestali:a.  qualora occorra prendere provvedimenti per la protezione delle piante forestali, le autorità svizzere e germaniche competenti si accorderanno immediatamente al fine di prendere e coordinare i provvedimenti necessari;b.  qualora un pericolo imminente renda necessario un intervento immediato, le autorità svizzere competenti possono ordinare i provvedimenti necessari a Büsingen, dopo averne informato le autorità germaniche competenti.11.  Case da gioco:Non è concessa nessuna autorizzazione per l’esercizio di una casa da gioco a Büsingen.Fatto a Friburgo in Brisgovia, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 23 novembre 1964.| Per la
Confederazione Svizzera: Bindschedler | Per la
Repubblica federale di Germania: G. v. Haeften | | --- | --- |

#Allegato
all’articolo 19

Comuni svizzeri nei quali i cittadini germanici domiciliati o soggiornanti a Büsingen godono delle facilitazioni in materia di polizia degli stranieri, di lavoro e di attività industriali e commerciali, conformemente alle disposizioni del presente Trattato:Cantone di Sciaffusa:tutti i Comuni.Cantone di Turgovia:tutti i Comuni.Cantone di Zurigo:tutti i Comuni, eccettuati quelli nei distretti di Horgen e Affoltern